Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 966 del 26/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 966 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANFREDINI SIMONE N. IL 01/07/1976
avverso la sentenza n. 2547/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
08/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. illeceo Mejetit,
che ha concluso per Z im ,rr r 7 1,U* 0911121-teC29.9 –

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Uu o, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 26/11/2014

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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Firenze con sentenza dell’8.11.2013 confermava la
sentenza del Tribunale di Pontassieve del 29.11.2012, condannando l’appellante
MANFREDINI SIMONE al pagamento delle spese ulteriori del grado.
Il Tribunale di Pontassieve aveva condannato MANFREDINI SIMONE per il
reato di cui all’articolo 44 lett. b) del d.p.r. 380 del 2001-così qualificati i fatti
originariamente contestati al capo a) dell’imputazione con riferimento all’articolo
44 lett. c) Dpr. 300/01, avendo ritenuto insussistente il vincolo paesaggistico,

sto ed euro 8000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendogli il beneficio della non menzione e della sospensione condizionale della
pena per anni due e subordinando quest’ultima alla demolizione della stalla, perché priva di titolo abilitativo edilizio, entro il termine di 90 giorni dal passaggio in
giudicato della sentenza. Fatti commessi in Scarperia il 15.12.2007.
Il Manfredini era stato assolto dai reati di cui agli articoli 146 e 181 divo 42
del 2004 di cui agli originari capi b) e d) dell’imputazione
Per il capo c), come si evince dalla sentenza di primo grado e come evidenzia la Corte d’appello di Firenze a pag. 1 della motivazione, il reato veniva ritenuto estinto per prescrizione, come riportato nel dispositivo letto in udienza, pur
essendo tale statuizione erroneamente non riportata nel dispositivo allegato alla
sentenza.
L’imputato, in qualità di committente dei lavori, veniva accertato avere costruito in un’area nella sua disponibilità, non soggetta a vincolo paesaggistico
(diversamente da quanto originariamente contestato), una stalla per bovini di legno e copertura in lamiera di metri 14,90 x 5,90, in assenza del permesso di costruire. Quest’ultimo doveva ritenersi necessario -secondo i giudici del meritoperché l’opera risultava non edificabile in base al regolamento urbanistico del
Comune di Scarperia, che consentiva l’installazione di manufatti agricoli precari
previa una semplice comunicazione, essendo tale norma palesemente illegittima
e non potendo la stalla essere ritenuto un manufatto precario, e comunque essendo stata la stessa edificata senza neppure rispettare tale norma, perché realizzata con dimensioni molto superiori a quelli di cui alla comunicazione dal manfredini inviata al Comune.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con
l’ausilio del proprio difensore, MANFREDINI SIMONE, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen:

riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giorni 20 di arre-

a. Erronea applicazione della legge penale (articolo 606 co. 1 lett. b) cod.
proc. pen.).
Il ricorrente lamenta che non ricorrevano nel caso in esame nella maniera
più assoluta né gli elementi soggettivi, né quelli oggettivi del reato edilizio per il
quale è intervenuta la condanna.
Dopo un analitico riassunto dei fatti di cui al processo, si ricorda la normativa amministrativa ed edilizia di riferimento, che autorizza l’installazione di manufatti precari anche per uso zootecnico e si lamenta che la sentenza impugnata

In particolare, si sostiene che quando í giudici dei vari gradi di giudizio hanno definito illegittimo il regolamento edilizio del Comune di Scarperia, che autorizza manufatti precari per ricovero di animali, sono caduti in una svista valutativa, non tenendo conto che la normativa regionale toscana prevede che il manufatto possa essere realizzato anche con materiali diversi dal legno.
Si contesta l’affermata natura non precaria del manufatto in questione.
b. Mancava o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata
il ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe
illogica e contraddittoria in punto di qualificazione del manufatto come non precario.
Il giudice d’appello nel motivare la sentenza affronta la questione della precarietà o meno dell’opera edilizia in generale enucleando molti concetti, che il ricorrente afferma di condividere, estrapolati da varie sentenza di questa Suprema
Corte.
Si sostiene tuttavia in ricorso che tale enucleazione sarebbe illogica e contraddittoria, in quanto non pertinente al caso che ci occupa. Non saremmo, infatti, in presenza di un’opera edilizia realizzata in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, della quale si vuole far valere la precarietà, perché in questo caso il ricorso non avrebbe alcun senso e fondamento.
Si sostiene che la questione oggi oggetto di esame è ben diversa.
Il ricorrente ha ottenuto un titolo per costruire un manufatto in via temporanea che, per la natura dei materiali usati, rientrerebbe appieno quelle strutture
temporanee che la normativa edilizia nazionale, regionale e secondaria pacificamente autorizza e si sostiene che per giustificare e motivare logicamente la condanna irrogata al ricorrente il giudice di appello e quello di primo grado avrebbero dovuto essere in presenza di un manufatto tutto in cemento, con tanto di impianto interno e con pendenza di scolo, fosse biologiche, eccetera. E invece cosa
ben diversa sarebbe quella realizzata.

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non abbia adeguatamente valutato la stessa.

,

Si contesta poi la motivazione della sentenza impugnata anche sul punto di
vista dell’elemento soggettivo del reato -e nella specie del dolo- affermandosi
che se Manfredini avesse voluto realizzare un manufatto abusivo non si sarebbe
recato all’ufficio urbanistica per chiedere informazioni in merito alla pratica da
espletare per installare una tettoia temporanea.
Si sostiene dunque la totale buona fede dell’imputato.
c. Riqualificazione del fatto reato si lamenta che nell’atto di appello era stato
richiesta in via subordinata una diversa qualificazione giuridica del fatto reato

la sentenza di appello nulla ha detto.

Si chiede pertanto annullarsi l’impugnata sentenza di secondo grado e assolversi l’imputato perché il fatto non sussiste e/o l’imputato non lo ha commesso; in subordine procedersi alla riqualificazione del fatto reato mutando il titolo di
reato da quello di cui all’articolo 44 lett. b) Dpr. 380/01 in quello di cui alla lettera a), con ogni conseguenza di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto il ricorrente, non
senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si
è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e
da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto
coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.

2. E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema
Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato
su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo
per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza
di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla
inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011,
Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv.
255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del
15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano,

sotto la fattispecie di cui all’articolo 44 co. 1 lett. a) Dpr. 380/01 e che sul punto

rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n.
15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).
La Corte di appello di Firenze dà conto in maniera logica ed esaustiva – con
una motivazione pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità – del perché il
manufatto di cui al processo non può essere ritenuto precario secondo la previsione di cui al d.p.r. 380 del 2001 e l’interpretazione che di questo concetto dà
questa Suprema Corte.
Vengono richiamate sentenze di questo Giudice di legittimità che appaiono

24898/2003.
Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che in
materia edilizia al fine di ritenere sottratta al preventivo rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire con l’entrata in vigore del D.P.R. 6 giugno
2001 n. 380) la realizzazione di un manufatto per la sua asserita natura precaria,
la stessa non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell’opera ad un uso realmente precario e temporaneo per fini
specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilità di successiva e sollecita eliminazione (così la citata sez. 3, n. 24898 del 4.4.2003, Nagni,
rv. 225380). Non risultando peraltro sufficiente la sua rimovìbilità o il mancato
ancoraggio al suolo (cfr. sul punto questa sez. 3, n. 37992 del 3/6/2004, Mandò,
rv. 229601, anch’essa citata nel provvedimento impugnato; conf. sez. 3
12.7.1995, Bottai; 2.7.1996, De Marco; 4.10.1996, Di Meo; 28.1.1997, c. Arcucci; 20.6.1997, Stile; 18.2.1999, Bortolotti; nello stesso senso vedi C. Stato,
sez. 5, 23.1.1995, n. 97 e 15.6.2000, n. 3321).

3. Rileva la Corte fiorentina che il fatto che la stalla sia stata realizzata senza l’uso di cemento non è rilevante, in quanto l’uso di semplici pali di legno, però
saldamente ancorati al suolo, non esclude che l’opera fosse destinata a soddisfare esigenze permanenti e duratura nel tempo: anzi, le caratteristiche della costruzione, in particolare le sue dimensioni, l’utilizzo di strutture divisorie interne
e di abbeveratoi singoli per gli animali, nonché l’apposizione di un sistema di illuminazione, fanno ritenere che l’opera fosse destinata ad un uso duraturo nel
tempo, perché essa non appariva realizzata con una semplice tettoia sotto cui
proteggere, nel solo periodo invernale, gli animali allevati all’aperto, ma come
una vera e propria stalla ove tenerli ricoverati stabilmente, soddisfacendo così
non un’esigenza temporanea dell’allevatore, ma un’esigenza duratura destinata a
permanere nel tempo.

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conferenti con il caso concreto e in particolar modo le sentenze 37992/2004 e

Ebbene, anche in tal caso la motivazione, logica e congrua -e pertanto immune dai denunciati visi di legittimità- appare fare buon governo dei principi da
sempre affermati in materia da questa Corte Suprema, laddove si è evidenziato
che, ai fini del riscontro del connotato della precarietà e della relativa esclusione
della modifica dell’assetto del territorio, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole rimovibilità, ma le esigenze temporanee alle quali l’opera eventualmente assolva (così questa sez. 3, n. 22054 del
25.2.2009, Frank, rv. 243710).

nufatti tradizionalmente ricompresi nelle attività murarie, ma anche le opere di
ogni genere con le quali si intervenga sul suolo e nel suolo, indipendentemente
dal mezzo tecnico con il quale è stata assicurata la stabilità del manufatto, che
può anche essere soltanto infisso o appoggiato al suolo, atteso che la stabilità
non va confusa con la non rimovibilità della struttura o con la perpetuità della
funzione ad esso assegnata, estrinsecandosi nella oggettiva destinazione dell’opera a soddisfare bisogni non provvisori (cfr. questa sez. 3, n. 14044 del
22.3.2005, Bentivoglio, rv. 231522).
In particolare, è stato già ritenuto, condivisibilmente, in passato che è configurabile il reato di costruzione in assenza del permesso di costruire nel caso di
realizzazione dì un manufatto adibito a stalla per il ricovero degli animali, in
quanto lo stesso non può qualificarsi come pertinenza (sez. 3, n. 35218
dell’11.4.2007, Franceschi, rv. 237226).
Ad avviso dei giudici del gravame del merito il complesso delle caratteristiche costruttive dell’opera rende evidente che essa non era destinata ad essere
smantellata entro il 6 agosto 2008, come l’imputato aveva dichiarato nella comunicazione, perché se l’imputato avesse voluto realizzare una tettoia da eliminare dopo pochi mesi, e cioè entro il successivo mese di luglio, non avrebbe
provveduto anche a sbancare e livellare il terreno, non avrebbe apposto un impianto di illuminazione, e non avrebbe neppure proseguito i lavori così a lungo
che alla data del sopralluogo, il 15 dicembre 2007, l’opera non era ancora terminata e non era stata, palesemente, ancora mai utilizzata.

4. Dalla sentenza della Corte fiorentina, dunque, si evince che non vi è stata una declaratoria di illegittimità della normativa comunale che consente l’installazione di manufatti precari ad uso agricolo, ma la valutazione operata da parte
dei giudici del merito -che danno una motivazione logica e congrua anche sul
punto -circa la non precarietà dell’opera, trattandosi, come si legge in sentenza,
della costruzione di una “stalla destinata ad uso stabile permanente nel tempo”.

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Richiedono, dunque, il rilascio del permesso di costruire non soltanto i ma-

Corretta pertanto appare la conseguenza sul piano normativo che da ciò
viene fatto discendere dai giudici del merito con riferimento, in assenza di riscontrati vincoli alla norma di cui all’articolo 44 lett. b) del d.p.r. 380 del 2001.
Viene peraltro sottolineata dai giudici fiorentini la circostanza che, in ogni
caso, la comunicazione inviata al Comune il 25/7/2007 non poteva legittimare la
costruzione, non solo perché non si trattava di un manufatto temporaneo, così
come riportato nella comunicazione stessa, ma anche perché l’opera non era stata nemmeno realizzata con le caratteristiche dichiarate in tale atto, perché le sue

Solo in termini ipotetici la Corte afferma, dunque, ininfluentemente ai fini del
decidere, che “peraltro se le norme tecniche del Comune di Scarperia autorizzassero effettivamente la installazione dì un simile manufatto mediante una semplice comunicazione, esse dovrebbero essere dichiarate illegittime.
Anche in tal caso, peraltro, pare conferente il richiamo fatto alla pronuncia
n. 24242/2010 di questa Suprema Corte che ha affermato il principio -che va qui
ribadito- che in materia edilizia è configurabile il reato di costruzione abusiva nel
caso di realizzazione di un manufatto in forza di un titolo abilitativo “provvisorio”
atipico previsto dalla normativa secondaria che consenta l’esecuzione dì opere
edilizie in contrasto con la normativa urbanistica (così questa sez. 3, n. 24242
del 24.3.2010, Verrengìa ed altro, rv. 247691, nel giudicare un caso assolutamente analogo a quello che ci occupa, per fatti anche in quella occasione avvenuti in un comune toscano, relativi ad un manufatto qualificato dal regolamento
edilizio comunale come precario esclusivamente sulla base dei materiali utilizzati).
Già in quell’occasione si rilevò, condivisibilmente, che ricollegare la individuazione della natura precaria dei manufatti esclusivamente alle caratteristiche
dei materiali utilizzati per la loro realizzazione e/o alla facile amovibilità, finiva
per introdurre un titolo abilitativo edilizio “provvisorio”, atipico e contrastante
con quello che deve ritenersi un principio generale fissato dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, secondo il quale è inammissibile la configurazione di provvedimento abilitativo che consenta dì realizzare opere edilizie
in contrasto con la normativa urbanistica. Ciò in quanto, o viene in considerazione un’opera avente natura oggettivamente precaria per le finalità alle quali è destinata – ed allora non si rende conseguentemente necessario alcun titolo abilitativo – o viene in rilievo un’opera avente carattere di stabilità, ed allora si impone
in ogni caso il rispetto della normativa urbanistica.
Pertanto, il Comune non può, mediante l’inserimento nel titolo abilitativo di
clausole o condizioni, permettere la realizzazione, in contrasto con la pianificazione, di opere che siano in grado di alterare in modo permanente l’assetto ur7

dimensioni erano assai maggiori (metri 14,90 x 5,90 anziché 10 x 6,50).

banistico (vedasi pure, sull’argomento, sez. 3, 16.4.2008, Rao e C. Stato, sez. 5,
20.3.2000, n. 1507).
Va dunque riaffermato il principio che le previsioni contenute nel Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380) e specificamente le definizioni contenute nell’art. 3, comma primo,
prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi (così già questa sez. 3, n. 8088 del 26.1.2011, Guarnotta, rv.
249575 nel giudicare un caso di opere abusive che, a giudizio del ricorrente, cor-

comunale, e che però rientrano nella nozione di nuova costruzione, contenuta nel
sopra citato Testo unico).
Proprio in ragione della diversità del manufatto realizzato rispetto a quello di
cui alla predetta comunicazione la Corte territoriale ritiene sussistente l’elemento
soggettivo, questione che oggi viene riproposta tout court.

5. Già la Corte d’appello ha evidenziato come all’atto della sua pronuncia il
reato non fosse ancora estinto per prescrizione in quanto c’era da tener conto
della sospensione della prescrizione dal 17/11/2011 al 21/2/2012 e dal
22/3/2012 al 29/11/2012 per la partecipazione del difensore ad astensione dalle
udienze indette dalle organizzazioni dell’avvocatura associata.
Si tratta di 11 mesi e 11 giorni di sospensione che, trattandosi di reato contravvenzìonale, spostavano in avanti il termine massimo di prescrizione ad una
data successiva (26.11.2013) rispetto a quella in cui è stata pronunciata la sentenza di secondo grado (8.11.2013).
Né può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione
maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che
l’inammissibilità del ricorso per Cassazione dovuta alla manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a
norma dell’art. 129 cod. proc. pen (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n.
32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601,
Niccolì, rv. 239400; in ultimo Cass. pen. Sez. 2, n. 28848 dell’8.5.2013, rv.
256463).

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rispondevano alla nozione di “volume tecnico” prevista dal regolamento edilizio

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo nonché alla rifusione delle
spese sostenute in questo grado dalla parte civile che liquida in complessivi euro
2500 in favore dello Stato (trattandosi di parte ammessa al gratuito patrocinio)

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 26 novembre 2014

Il

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