Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 966 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 966 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo Galli, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Della Medaglia Michele ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 20
maggio 2015 del Tribunale del Riesame di Napoli, con la quale, è stato rigettato il ricorso
avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di S. Maria C. V. in data 10 aprile 2015, con cui è
stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati
di rapina consumata, tentata, ricettazione , furto continuato in abitazione.
A sostegno dell’impugnazione il Della Medaglia ha dedotto:
a) Il ricorrente censura la sussistenza dell’attualità di ragioni di cautela special
preventiva, nonostante i provvedimenti chiaramente addottati in favore del
condannato da parte della magistratura d i sorveglianza., visto abche il tempo
trascorso tra la commissione del fatto e l’adozione della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il Tribunale ha spiegato con coerenza logico-giuridica le ragioni in base alle quali
devono ritenersi sussistenti le esigenze cautelari in ordine al reato contestato. Infatti la figura
del Della Medaglia e il suo ruolo nella vicenda sono stati inseriti all’interno di un quadro di
elementi probatori che hanno ricevuto un positivo vaglio procedimentale attraverso i riscontri
concernenti preliminarmente l’accertata operatività nel territorio aversano di un gruppo di

Data Udienza: 14/10/2015

persone dedite alla commissione di reati contro il patrimonio e la persona, ben descritto nel
provvedimento impugnato. All’interno del complessivo quadro indiziario relativo alla
sussistenza del gruppo malavitoso, emergono specifici elementi a carico del ricorrente,
costituiti dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, da cui emergono stretti rapporti tra i
vari indagati e lo stesso Della Medaglia,e da cui emerge in modo coerente con le acquisizioni
probatorie il suo ruolo di ideatore ed esecutore di rapine e altri reati come contestati dal P.M.
(v. pag. 2 dell’ord. del TDL).
Il collegio ha indicato poi, in ordine alla permanente necessità della misura custodiale in
de quibus ma anche la personalità

dell’indagato in forza dei gravissimi precedenti (anche l’omicidio volontario) e della reiterazione
di reati della stessa indole anche in epoca successiva, commessi in data 29 gennaio 2010 e
definiti con sentenza di condanna in datal4 dicembre 2011 (tentato incendio e porto d’armi) ,
la presenza di contatti con altri soggetti coinvolti nell’attività criminosa, come il Negro
Antonio, l’adozione, nei suoi confronti, della misura di prevenzione dell’obbligo di soggiorno, a
partire dall’Il luglio 2011 per il periodo di anni due e mesi sei; proprio tale situazione
complessiva ha fatto ritenere al Tribunale ancora concreta ed attuale la pericolosità del Della
Medaglia, con la necessità della permanenza della misura custodiale della custodia cautelare in
carcere, in considerazione del pericolo di reiterazione dei reati, della personalità e del
comportamento del prevenuto, e l’assoluta impossibilità di fare affidamento su un
comportamento di “contenimento” volontario” dell’indagato in ragione della persistente
attualità della sua pericolosità sociale. Tutte queste circostanze appaiono idonee a rendere
concretamente ipotizzabile una recidivanza dell’attività criminosa. Peraltro il profilo dedotto
attiene in modo univoco al merito della decisione e non è censurabile in questa sede, avendo
comunque il giudice del riesame fornito una adeguata giustificazione della decisione assunta,
anche con riferimento all’impossibilità di fornire una specifica valorizzazione in senso contrario
delle valutazioni operate in relazione alla revoca della misura di sicurezza applicata al Della
Medaglia in data 17 settembre 2012, previa dichiarazione di delinquenza abituale dello stesso.
Il disallineamento operato dal TDL rispetto alle valutazioni favorevoli che caratterizzano la
decisone del magistrato di sorveglianza, è basato in fatti su dati puntuali e precisi che fanno
riferimento, tra l’altro ad un deficit informativo da parte del giudice della Sorveglianza rispetto
ai dati che connotano complessivamente la personalità criminogena del ricorrente (v. pag. 4) .
2. Alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura di altri elementi di fatto
rispetto a quelli posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi
o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, ritenuti maggiormente
plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se
la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e
spiegare l’iter logico seguito (ex plurimis: Cass. 1° ottobre 2008 n. 38803). La Corte non deve
accertare se la decisione di merito, anche cautelare, propone la migliore ricostruzione dei fatti,
né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia

atto, non solo la circostanza della gravità dei fatti

compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v.
Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n.
7380).
3. Nella specie, peraltro il Della Medaglia si limita a proporre una lettura riduttiva degli
elementi di fatto posti a base del provvedimento di rigetto in modo non esaustivo sotto il
profilo motivazionale. Appare evidente che queste doglianze danno luogo a censure che non
possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità. E in questo senso il ricorso appare
infondato.

sostituzione o revoca della misura cautelare nel corso di esecuzione della cautela, è stata
esaminata sulla base dei parametri fissati dalla Corte costituzionale, e dal legislatore, in base ai
quali non è stato possibile modificare l’ originaria misura proprio perché le esigenze
originariamente ritenute non sono venute meno.
5.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato

inammissibile e, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen. , l’imputato deve essere condannato
al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
1000,00 alla Cassa delle Ammende, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
La Cancelleria deve provvedere ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle ammende
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Roma liI ottobre 2015
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