Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9659 del 27/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9659 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATACCHIOLA AUGUSTO N. IL 30/04/1961
avverso l’ordinanza n. 7414/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 12/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 27/10/2015

1. Con ordinanza del 2 ottobre 2014 il Magistrato di sorveglianza di
Roma accoglieva l’istanza di liberazione anticipata proposta da
Patacchiola Augusto in relazione al periodo di detenzione compreso
tra il 15.6.2013 ed il 15.12.2013 e rigettava nel contempo il
riconoscimento del beneficio introdotto con l’art. 4 co. 4 d.l.
146/2013 (liberazione anticipata speciale) per il periodo 15.12.2010
— 15.6.2013.
Il giudice di prima istanza, quanto al diniego di concessione della
liberazione anticipata speciale, richiamava il disposto della 1.
10/2014, la quale, convertendo in legge il d.l. 146/2013 e
modificando in tale contesto l’art. 4 del decreto, ha vietato
l’applicazione della normativa di favore ai condannati per taluno
dei reati di cui all’art. 4-bis 0.P., situazione in cui versa il detenuto
istante.
L’ordinanza detta veniva reclamata dall’interessato ed il Tribunale
di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 12 dicembre 2014,
rigettava il reclamo con la motivazione che il giudice di prima
istanza aveva fatto puntuale applicazione della legge e della
interpretazione ad essa data dal giudice di legittimità.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento
l’interessato, assistito dal difensore di fiducia, sviluppando un unico
ed articolato motivo di impugnazione con il quale denuncia
violazione dell’art. 4 d.l. 146/2013 e dell’art. 54 0.P..
Denuncia in particolare il ricorrente: la diversa disciplina normativa
tra il d.l. 146/2013 e la legge di conversione, 1. n. 10/2014, ha creato
una inammissibile ed iniqua disparità di trattamento tra i detenuti,
soprattutto in riferimento ai soggetti che, pur avendo
tempestivamente domandato l’applicazione del beneficio, non
hanno ricevuto risposta nel termine di legge, subendo, “medio
tempore”, l’inasprimento della normativa contenuta nella legge di
convalida, la quale ha introdotto la causa ostativa in sfavore dei
condannati in espiazione di pena per uno dei reati contemplati
dall’art. 4-bis 0.P., di qui la illegittimità dell’ordinanza impugnata,
che di tale disposizione normativa non ha tenuto conto; di qui
altresì la violazione degli artt. 3, 23 e 111 della Cost.; il tribunale
non ha tenuto conto delle ragioni illustrate col reclamo ed ha
ribadito pedissequamente le tesi svolte dal giudice di prima istanza.

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

Appare utile premettere, innanzitutto, che le norme con le quali
viene disciplinata l’esecuzione delle pene detentive e le misure
alternative alla detenzione, non riguardano l’accertamento del reato
e non hanno, pertanto, caratteri e natura di norme penali sostanziali,
di guisa che, in assenza di una disciplina transitoria, ad esse si
applica il noto principio secondo il quale “tempus regit actum” e
non già quelle dettate in materia di successione di norme penali nel
tempo (Cass., sez. I, 5.2.2013, n. 11280, rv. 255310; in adesione a
Cass., ss.uu., 30.5.2006, n. 24561, rv. 233976).
Il principio esposto, di carattere generale, ha trovato puntuale
applicazione da parte di questa Corte anche nella fattispecie dedotta
in giudizio, in particolare con Cass., sez. I, 27 giugno 2014, n.
34073, rv. 260849.
Con tale decisione ha avuto modo di notare la Corte che, in tema di
benefici penitenziari, la disposizione di cui all’art. 4 del D.L. 23
dicembre 2013, n. 146, non recepita dalla legge di conversione 21
febbraio 2014, n. 10, nella parte in cui prevede un trattamento più
favorevole per il condannato per uno dei delitti previsti dall’art. 4bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione ai comportamenti
pregressi alla sua pubblicazione, e consistente in una maggiore
detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata, non ha
efficacia ultrattiva, neppure se apparentemente vigente al tempo
della domanda di concessione del beneficio, sia perché alla materia
in questione, in quanto estranea al diritto penale sostanziale non è
applicabile il principio di irretroattività della legge più sfavorevole,
sia perché, in generale, le regole attinenti al fenomeno della
successione di leggi nel tempo non si attagliano alla vicenda
relativa alla sorte delle disposizioni di decreti-legge non recepite
nella legge di conversione.
Quanto poi ai profili di costituzionalità, si osserva in contrario che
la disciplina introdotta dalla 1. 10/2014, per esplicita scelta
legislativa, peraltro sottolineata dalla stessa temporaneità della sua
efficacia, è normativa speciale, adottata dal legislatore per pressanti
esigenze collegate alla situazione carceraria del nostro Paese e per
aderire a precise indicazioni della comunità europea, di guisa che
non può per essa ragionevolmente ricorrersi agli ordinari concetti di
uguaglianza e ragionevolezza costituzionale.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle
spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in
favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo
determinare in euro 1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 27 ottobre 2015
Il consigliere estensore
Il »esidente

12Ak GLAJA,

E’ dunque manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del comma quarto dell’art. 4 D.L. 23 dicembre 2013
n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla
legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10) laddove
prevede l’esclusione dei condannati per i reati di cui all’art. 416 bis
cod. pen., dalla disciplina di maggiore favore in tema di entità della
detrazione di pena per semestre ai fini della liberazione anticipata
stabilita, in generale, per gli altri condannati, in riferimento agli artt.
3 e 27 Cost., in quanto la disposizione censurata prefigura un
regime speciale che, siccome amplia gli effetti di favore
conseguibili da tutti i soggetti in espiazione di pena, può essere
legittimamente sottoposto dal legislatore a limiti determinati da
situazioni cui si collega una connotazione di immanente e peculiare
pericolosità.

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