Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9659 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9659 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
CATTANEO PAOLO nato il 14/10/1972, avverso l’ordinanza del
17/09/2013 del Tribunale del Riesame di Milano;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Riello che ha
concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Enrico Arena che ha concluso per
l’accoglimento;
FATTO
1. Con ordinanza del 17/09/2013, il Tribunale del Riesame di
Milano confermò l’ordinanza con la quale, in data 04/09/2013 il giudice
per le indagini preliminari del tribunale della medesima città aveva
ordinato il sequestro preventivo di beni immobili intestati alla
Immobiliare s.r.l. nonché dei beni immobili oggetto di trasferimento
simulato a Guzzelloni Marisa madre di CATTANEO Paolo indagato per il
reato di cui all’art. 648 ter cod. pen. «perché, in concorso con Grasso

Data Udienza: 12/02/2014

Tiziano, senza essere concorsi nel reato presupposto, in particolare
Cattaneo dopo aver ricevuto del denaro provento di attività illecita da
Rebuscini Giuseppe, lo impiegava in attività economiche e cioè lo
investiva in attività di acquisito, ristrutturazione e successiva vendita di
appartamenti utilizzando la società immobiliare Leopardi srl di cui era

corrispondeva in contanti versandolo al Grasso che lo gestiva quale
cassiere per conto del Rebuscini medesimo».

2. Avverso la suddetta ordinanza, Cattaneo Paolo, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i
seguenti motivi:
2.1.

VIOLAZIONE DELL’ART.

648

TER COD. PEN.:

sostiene il ricorrente

che il suddetto reato non sarebbe configurabile perché «per l’astratta
configurabilità dell’art. 648 ter cod. pen. non rileva che Cattaneo abbia
consegnato l’importo indicato al Rebuscini

[ndr: C 350/400.000,00]

quanto piuttosto che abbia consapevolmente concorso con il padre nel
reimpiego della somma di E. 50.000.000 consegnata nel 2000. Tale
ultima circostanza è negata dal Rebuscini». In altri termini, poiché il
ricorrente si era limitato a restituire denaro che anni prima il Rebuscini
aveva consegnato al proprio padre Pierluigi Cattaneo, egli non poteva
rispondere del suddetto reato del quale, al più, si sarebbe reso
responsabile il padre, peraltro deceduto.
Il ricorrente poi, sostiene che, nonostante il capo d’incolpazione
faccia riferimento alla società Leopardi s.r.I., di fatto, poi, tutta la
motivazione faceva riferimento a vicende che riguardavano
esclusivamente la Piazzetta s.r.l. per le quali era stato contestato il
reato di cui all’art. 12 quinquies L. 356/1992.
2.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

648

TER COD. PEN.:

sotto diverso profilo, il

ricorrente, infine, censura l’ordinanza impugnata sostenendo che: a) il
profitto indicato in C 1.500.000,00 comprendeva sia quello relativo alla
“vicenda Palazzetta” che quello relativo alla “vicenda Leopardi” per la
quale, invece, l’importo non superava C 350/400.000,00; b) il Tribunale
non aveva dato atto dell’impossibilità di procedere al sequestro del

2

titolare,così garantendo al medesimo Rebuscini un guadagno che gli

profitto conseguito da Rebuscini e Primerano; c) il Tribunale non aveva
dato atto che il sequestro per equivalente non aveva superato il limite
del profitto; d) la motivazione, infine, era apparente con riferimento alla
quantificazione del valore attribuito agli immobili sequestrati avendo il

DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART. 648 TER COD. PEN.:

la prima doglianza in

ordine alla configurabilità del reato è manifestamente infondata. Infatti,
il Tribunale, a pag. 5 dell’ordinanza, ha ampiamente illustrato il
meccanismo attraverso il quale il ricorrente impiegava, in attività lecite,
il denaro, di provenienza illecita, che il Rebuscini gli consegnava,
rispondendo, quindi, alla medesima doglianza riproposta in questa sede.
Di conseguenza, poiché il ricorrente ha dedotto, in modo
surrettizio, una doglianza che attiene alla motivazione, la censura
dev’essere dichiarata inammissibile potendo essere dedotti, ex art. 325
cod. proc. pen., solo violazioni di legge.

2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

648 TER COD. PEN.:

anche le doglianze

dedotte in ordine al sequestro, sono infondate atteso che:
2.1. quanto all’errata quantificazione del profitto, è sufficiente il
rinvio alla lettura della motivazione in cui, a pag. 5, ultimo periodo, il
tribunale spiega che

«la somma che il giudice indica come

prodotto/profitto/prezzo del reato sia la sommatoria, persino
approssimativa, di un’operazione più complessa che vede il
coinvolgimento di Rebuscini e i Cattaneo in più società, a partire dalla
Agricola Si/va, per poi, subito dopo, e da subito con la presenza del
ricorrente quale socio alla pari, costituire la Leopardi Immobiliare […]»:
la motivazione è congrua, e, quindi, non essendo ipotizzabile alcuna
violazione di legge, sul punto, la doglianza è inammissibile;
2.2. le doglianze sub b) e c) sono assolutamente generiche e,
quindi, inammissibili;

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tribunale fatto riferimento al valore catastale.

2.3. anche in relazione al valore degli immobili, la motivazione del
tribunale non si presta ad alcuna censura sia in diritto che in fatto. In
diritto, perché, come questa Corte ha ritenuto,

«è legittima la

determinazione del valore economico dei beni immobili da assoggettare
a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente

che costituisce un parametro maggiormente oggettivo rispetto
all’andamento del mercato immobiliare» Cass. 19099/2013 riv 255328;
in fatto, perché, il tribunale ha comunque dato conto delle ragioni della
propria decisione, sicchè, poiché si è in presenza di una quaestio facti,
ogni esame resta precluso in questa sede di legittimità: Cass.
17584/2013 riv 255965
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s mma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 12/02/2014
IL /
PR D ENTE
(Dotr
t.

Esposito)

effettuata dal Tribunale del riesame sulla base della rendita catastale,

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