Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9658 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9658 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
MARINARO CRISTOFORO nato il 06/08/1975, avverso l’ordinanza del
30/07/2013 del Tribunale del Riesame di Foggia;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Riello che ha
concluso per l’inammissibilità o rigetto;
udito il difensore avv.to Franco Collalti che ha concluso per
l’accoglimento;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 30/07/2013, il Tribunale del Riesame di
Foggia rigettò l’appello proposto da MARINARO Cristoforo – imputato dei
reati di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen. – avverso l’ordinanza con la
quale il Tribunale di Foggia, in data 30/05/2013, aveva rigettato
l’istanza di revoca avverso il sequestro preventivo di quattro unità
immobiliari di proprietà del suddetto Marinaro, disposto dal giudice per

Data Udienza: 12/02/2014

le indagini preliminari del tribunale della medesima città in data
07/07/2011.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’imputato, a mezzo dei propri
difensori, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la
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SEXIES

L. 356/1992 per avere il tribunale confermato il

provvedimento di sequestro sull’asserita sproporzione del reddito
nonostante la puntuale prova documentale offerta dalla difesa a
confutazione dell’impianto accusatorio. Il ricorrente sostiene che egli
aveva la necessaria disponibilità economica finanziaria per l’acquisito
degli immobili come era stato accertato dallo stesso tribunale di Foggia
ufficio Misure di Prevenzione che, in data 12/10/2012 aveva rigettato la
richiesta di confisca ex L. 575/1965 del medesimo immobile non
ritenendo sussistente né il requisito della correlazione temporale tra
l’acquisto in oggetto e le condotte illecite contestate, né quello della
sproporzione. Ad avviso del ricorrente il tribunale non aveva considerato
che, per operare una ricostruzione complessiva della capacità
economico-finanziaria di un soggetto, è indispensabile un’analisi di tutte
le componenti reddituali ivi comprese le donazioni, prestiti, contributi
pubblici ecc., la qual cosa però non era stata fatta.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
In diritto va premesso che il ricorso per cassazione, nella
fattispecie in esame, può essere proposto solo per violazione di legge ex
art. 325 cod. proc. pen.: quindi, non per vizi motivazionali.
Orbene, la doglianza dedotta in questa sede, era già stata
proposta davanti al Tribunale il quale, con ampia congrua ed adeguata
motivazione, l’ha disattesa osservando che:
a) il procedimento di prevenzione è del tutto autonomo da quello
penale;
b) non era quindi corretto, addivenire alla revoca del sequestro
sulla base della diversa valutazione effettuata dal giudice della
prevenzionale tanto più che

«l’appellante avrebbe dovuto fornire

specifici elementi dai quali desumere l’origine lecita dei beni posti in

2

DELL’ART.

VIOLAZIONE

sequestro, non essendo sufficiente il richiamo alla valutazione di tali
elementi asseritamente addotti in sede di prevenzione, ma non in
concreto esplicati nella presente sede».
Di conseguenza, poiché la censura verte su pretesi vizi
motivazionali, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile proprio

ed anzi, nel momento in cui ha cercato di confutare l’affermazione del
Tribunale secondo la quale a «fronte di un reddito medio annuo di C
9.000,00 circa per gli anni 2006/2009, aveva sostenuto rilevanti esborsi
tra cui l’acquisto dell’immobile […]», si è limitato alla generica obiezione
secondo la quale il tribunale avrebbe dovuto effettuare un’analisi di tutte
le componenti reddituali ivi comprese le donazioni, prestiti, contributi
pubblici ecc.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sAmma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 12/02/2014
IL PR DENTE
(Dott.
IL CONSIGLI E. ST.
(Dott. G. R9/

Esposito)

perché lo stesso ricorrente non ha evidenziato alcuna violazione di legge

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