Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9657 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9657 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
FRACONTI ALBERTO GIUSEPPE nato il 25/08/1963, avverso la sentenza
del 11/03/2013 depositata il 19/03/2013 pronunciata dalla sesta
sezione della Corte di Cassazione;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Luigi Riello che ha
concluso per la revoca della sentenza della Cassazione e l’annullamento
senza rinvio della sentenza della Corte di Appello perché estinti i reati
per prescrizione;
udito il difensore avv.to Pietro Pomanti che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 11/03/2013, la sesta sez. penale di questa
Corte, dichiarò inammissibile il ricorso proposto da FRACONTI Alberto
Giuseppe avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano

Data Udienza: 12/02/2014

lo aveva condannato per alcuni episodi di turbata libertà degli incanti di
cui ai capi d’imputazione sub 17 – 18 – 19.

2. Avverso la suddetta sentenza il Franconti, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc.

avendo la Corte di Cassazione rilevato che tutti e tre i reati di cui ai capi
d’imputazione sub n° 17-18-19 si erano prescritti dopo la sentenza di
appello ma prima della pronuncia di cassazione, la Corte non aveva
dichiarato la causa estintiva.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
In diritto va premesso che, per consolidata giurisprudenza di
questa Corte «l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla
manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido
rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.»: ex
plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 – Cass. 4/10/2007,
Impero.
Nel caso di specie, quindi, è del tutto irrilevante che la prescrizione
fosse maturata nelle more fra la sentenza di appello e quella di
cassazione, perché, la declaratoria di inammissibilità del ricorso
precludeva, comunque, la dichiarazione di estinzione dei reati per
prescrizione.
Di conseguenza, poiché non è ipotizzabile alcun errore di fatto, il
ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento
in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e

2

pen. deducendo un errore di fatto consistito nella circostanza che, pur

CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so ma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 12/02/2014
IL P

DENTE

IL CONSIGLI E
(Dott. G. R o)

(Dott. ntoj io Esposito)

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