Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9656 del 12/02/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 9656 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
MESSINA CHIARA nata il 28/11/1978, avverso il decreto del giudice per
le indagini preliminari del tribunale di Palermo;
Visti gli atti, il decreto ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona della dott.ssa
Elisabetta Cesqui che ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1.

Con ordinanza del 08/06/2013, il giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Palermo, all’esito dell’udienza camerale,
accolse la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero relativamente
agli atti della denuncia presentata da MESSINA Chiara nei confronti di
Messina Massimiliano per il reato di cui all’art. 646 cod. pen.

2. Avverso la suddetta ordinanza, Messina Chiara, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo
violazione di legge e difetto assoluto di motivazione sul contenuto

Data Udienza: 12/02/2014

dell’atto di opposizione, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
In punto di diritto, va rammentato che il ricorso per cassazione

mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio ex art.
409, comma 6, e 127, comma 5, c.p.p., essendo inammissibile
l’eventuale ricorso per vizio dì motivazione o per travisamento
dell’oggetto o per omessa considerazione di circostanze di fatto già
acquisite: in terminis Cass. Sez. I 7 febbraio 2007 n. 8842.
Il principio generale fissato dall’art. 125, comma 3, c.p.p., per il
quale sussiste l’obbligo di motivazione delle sentenze e delle ordinanza a
pena di nullità, determina la sola ricorribilità per violazione di legge ai
sensi dell’art. 606, comma primo lett. c) c.p.p., atteso che nella nozione
di “violazione di legge” rientrano la mancanza assoluta di motivazione o
la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate
all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità
manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto
tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e)
dell’art. 606 stesso codice.
Nel caso di specie non si verte in ipotesi di mancanza di
motivazione o di motivazione apparente della ordinanza impugnata, in
quanto il giudice, sia pure con motivazione sintetica, ha illustrato le
ragioni di fatto e diritto per le quali l’ipotizzato reato di cui all’art. 646
cod. pen. non era configurabile a carico del denunciato.
Tutti i motivi di ricorso sono, quindi, a ben vedere, null’altro che
un modo di ottenere una nuova rivalutazione della vicenda processuale
adducendo, in modo surrettizio, pretesi vizi di omesso contraddittorio o
di motivazione apparente od omessa che, però, sono del tutto
insussistenti.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna

2

avverso il provvedimento di archiviazione è consentito nei soli casi di

della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.

DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 12/02/2014
IL PRESIDENTE
(Dott. Ant
IL CONSIGLI E ST.
(Dott. G. Ra

Esposito)

P.Q.M.

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