Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9654 del 29/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9654 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SIGNORELLI ROSANNA N. IL 07/01/1972
avverso l’ordinanza n. 272/2013 TRIB. LIBERTA’ di
CALTANISSETTA, del 11/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

In-t-v-44~7A

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza 11.7.2013 il Tribunale di Caltanissetta, decidendo sulla
richiesta di riesame proposta da Signorelli Rosanna, ha confermato l’ordinanza di
custodia cautelare emessa dal GIP il 23.5.2013 in relazione – per quanto interessa in
questa sede – ad una condotta estorsiva relativa alla restituzione di una autovettura
rubata (capo M), ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza perché la
donna aveva agito per il recupero del veicolo nell’interesse degli autori della condotta
illecita.

manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza. Rimprovera al Tribunale di avere disatteso la tesi difensiva della
“mediazione” e richiama i contenuti di una intercettazione telefonica e di avere dato
peso ad un mero sospetto avanzato nel corso di una conversazione telefonica
intercettata da tale Scaminaci Massimiliano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla
coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo
logico argomentativo. Al giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo
sulla motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti
maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste
operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le
impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo
deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di
merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno
standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter
logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cass. Sez. 6, Sentenza n. 9923
del 05/12/2011 Ud. dep. 14/03/2012 Rv. 252349). Ancora, la giurisprudenza ha
affermato che l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio
denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu
oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano
logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo
logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del
20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999,
Spina, RV. 214794).

2

2. La Signorelli ricorre per cassazione deducendo la mancanza, insufficienza e

Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale del Riesame (cfr. pag. 11 e ss) ha
motivato sui gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione della Signorelli
all’attività estorsiva in relazione all restituzione di un veicolo precedentemente rubato,:
ha evidenziato il fatto che in sole due ore dall’interessamento essa era riuscita
procurare il ritrovamento dell’auto sottratta a tale Patanè Rosario, dietro pagamento
della somma di C. 700,00; ha rilevato che, non conoscendo la persona offesa,
l’intervento della Signorelli dovesse ritenersi rivolto solo a favorire gli autori dell’azione
estorsiva. Ha evidenziato ancora il carattere pericoloso della donna e il suo interesse

(che si era rivolto a lei per recuperare l’auto) e Di Bua Francesco (altro indagato).
Trattasi, come si vede di un percorso argomentativo esauriente e logicamente
coerente, oltre che in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui colui che
assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per incarico di
quest’ultima, non risponde di concorso nel reato di estorsione solo se agisce
nell’esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana (Sez. 2,
Sentenza n. 2833 del 27/09/2012 Ud. dep. 18/01/2013 Rv. 254298; Sez. 2, Sentenza
n. 2833 del 27/09/2012 Ud. dep. 18/01/2013 Rv. 254298; Sez. 2, Sentenza n. 5845
del 16/02/1995 Ud. dep. 22/05/1995 Rv. 201334).
Il ricorso, pertanto, che tende a proporre una diversa rivisitazione della vicenda
fattuale fondata sulla tesi della mediazione nell’esclusivo interesse dalle vittima, va
rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. La
Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore
dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cpp.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014.

economico nella vicenda, ricavandolo da una conversazione telefonica tra lo Scaminaci

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA