Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9653 del 27/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9653 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PETRONE GIORGIO N. IL 22/10/1970
avverso l’ordinanza n. 6028/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
COSENZA, del 05/01/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 27/10/2015

La Corte premesso che

rilevato che il ricorso risulta non corredato dai motivi impugnazione
come imposto a pena di inammissibilità dall’art. 581 c.p.p., co. 1
lett. c);
visto l’art. 616 c.p.p. e ritenuta equa la sanzione di euro 500,00 in
favore della cassa per le ammende
P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Roma, addì 27 ottobre 2015
Il consigliere estensore
Il Ped sidente

Petrone Giorgio, in data 11 febbraio 2015, dichiarava di proporre
ricorso per cassazione avverso il decreto n. 2014/2192 emesso dal
Magistrato di sorveglianza di Cosenza
per dichiarare la
inammissibilità della sua domanda risarcitoria ex art. 35-ter

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