Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9652 del 27/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9652 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TIELOW JAMES N. 01/01/88 ALIAS SY MALICK N. IL 10/10/1989
avverso l’ordinanza n. 698/2014 TRIBUNALE di TORINO, del
19/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;

Data Udienza: 27/10/2015

1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino, in funzione di
giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 19 novembre 2014,
veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della
disciplina di favore di cui all’art. 671 co. 1 c.p.p., in relazione a tre
sentenze di condanna pronunciate da varie autorità giudiziarie
torinesi per condotte delittuose riconducibili ai reati di cui all’art.
73 dpr. 309/1990, sentenze nn. 1 e 3 del cumulo, ed a plurime
violazioni dell’art. 495 c.p., sentenza n. 4 del cumulo, reati
commessi il 4.2.2006 ed il 10.4.2008, quelli per condotte di spaccio,
ed in varie date le altre di cui al reato sub 4), una delle quali peraltro
il 4.2.2006, propone ricorso per cassazione Tielow James, alias Sy
Malick, personalmente, denunciandone l’illegittimità per violazione
degli artt. 671 c.p.p. ed 81 c.p., nonchè illogicità della motivazione
impugnata.
Lamenta, in particolare, il ricorrente che, quanto meno per le
condotte consumate lo stesso giorno, il 4.2.2006, non poteva
negarsi il beneficio, il cui collegamento risulta peraltro addirittura
individuato dallo stesso provvedimento impugnato.
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. I, 12.05.2006, n. 35797)
secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria
ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti
alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee,
situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel
tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità
(cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1^,
15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta
previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento
sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si
determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso,
anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo
l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere
ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del
dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali
indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative
elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene
giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria
di inammissibilità consegue la condanna al pagamento sia delle
spese del procedimento che di una somma in favore della Cassa
delle ammende, somma che si stima equo determinare in euro
1000,00.
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
DEPOSITATA
Roma, addì 27 ottobre 2015

le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere
sintomatico, e non direttamente dimostrativo; l’accertamento, pur
officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il
carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere
affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento,
infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del
giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza
vizi logici e travisamento dei fatti.
Tanto premesso sul piano dei principi, non può non convenirsi con
la conclusione che il giudice di merito abbia fatto di essi puntuale
applicazione, con provvedimento articolato logicamente, di guisa
che oltre lo stesso rimane il giudizio di merito, abbondantemente
invocato col ricorso in esame, che anche per tale ragione non può
trovare ingresso.
Il giudice a quo infatti ha ben interpretato la nozione di unità del
disegno criminoso, propria della disciplina di cui all’art. 81 c.p.,
negandola tra episodi lontani nel tempo, dappoichè inverosimile che
ab origine in capo al ricorrente, a distanza di oltre due anni, sia
stata presente la programmazione delittuosa di spaccio accreditata
dalla difesa. Quanto invece alle condotte, plurime, sanzionate ai
sensi dell’art. 495 c.p., ha opportunamente e legittimamente
argomentato il G.E. rilevandone la riferibilità non già ad un disegno
unitario ricomprendente anche lo spaccio, ma ad uno stile di vita, ad
una scelta esistenziale del ricorrente, di per sè ostativa
all’applicazione della disciplina di favore come innanzi invocata.
V’è insomma nel dipanarsi dell’argomentazione impugnata rigore
logico, in relazione alla quale la difesa ricorrente prospetta una
alternativa articolazione motivazionale, come è noto, inammissibile
in questa sede.

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