Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9650 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 9650 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Solimeo Gabriele avverso la ordinanza del Tribunale del
riesame di Napoli, in data 12/08/2013;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Solimeo Gabriele propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza del
Tribunale del riesame di Napoli con cui è stata confermata l’ordinanza di
applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui
all’art. 73, comma 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione,
in concorso con la moglie, di sostanza stupefacente – cocaina al fine di cessione a
terzi.

2. Con un primo motivo, chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza
impugnata, lamenta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della moglie dell’indagato

Data Udienza: 28/01/2014

ex art. 191 c.p.p. per violazione dell’articolo 63 c.p.p. In particolare, premesso
che l’indagine relativa alla posizione processuale del dichiarante deve effettuarsi
avendo riguardo non già ad un criterio formale bensì ad una valutazione di tipo
sostanziale, osserva che nei confronti della donna gli organi investigatori erano
già pienamente a conoscenza di inequivoci indizi di reità stante il fatto che fonte
confidenziale aveva rivelato che i coniugi avevano recentemente aperto una

abitazione; lamenta che sul punto, specificamente dedotto dal ricorrente
attraverso il deposito di memoria difensiva, la ordinanza del tribunale abbia
omesso totalmente di argomentare con conseguente nullità del provvedimento
impugnato come da giurisprudenza di legittimità.
Con un secondo motivo censura l’ omessa valutazione delle doglianze difensive
sollevate con la memoria in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza; in particolare contesta la circostanza che l’indagato e la moglie
vivessero nel quartiere Santa Caterina e che ciò abbia comportato agevolazione
per i loro traffici illeciti; lamenta inoltre che il Tribunale non abbia valutato i punti
della memoria ove si contestava la tesi accusatoria in relazione alla sussistenza e
veridicità della fonte confidenziale, alla riconducibilità della sostanza ai coniugi,
alle buste di cellophane trovate nella spazzatura e al sistema di video
sorveglianza e ai soldi sequestrati; e ciò tanto più a fronte del fatto che le chiavi
in oggetto sono state rivendicate come proprie da De Simone Carmine presente
al momento dei fatti.
Con un terzo motivo lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione della legge
penale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Infatti, errata la
contestazione della recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice avrebbe
conseguentemente errato nel considerare il pericolo di recidivanza, senza tener
conto delle deduzioni sul punto effettuate anche in tal caso nella memoria
difensiva depositata in sede di riesame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo, verosimilmente riferito, in realtà, all’ordinanza applicativa
della misura, è inammissibile posto che l’ordinanza impugnata non appare avere
valorizzato in alcun modo le dichiarazioni rese dalla donna e la cui utilizzazione è
stata censurata in ricorso, traendo invece i gravi indizi di colpevolezza dalla

2

piazza di spaccio all’interno del rione di Santa Caterina ove era sita la loro

valutazione degli elementi fattuali desunti all’esito della perquisizione domiciliare
nell’abitazione della coppia.

4. Con riguardo al secondo motivo, il ricorso è in realtà volto, pur nell’apparente
deduzione di vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione, a sindacare,
in maniera non consentita, la valutazione del compendio indiziario, fondato dal

circostanza che lo stupefacente rinvenuto (venticinque confezioni di cocaina in
pietra crack del peso lordo di gr. 45,05, quattro involucri contenenti cocaina
rispettivamente di gr. 40,00, 68,02, 2,00 e 100,00) e gli strumenti per il taglio
fossero detenuti in un immobile, posto di fronte a quello abitato dal ricorrente
insieme alla moglie, la cui porta d’ingresso era costantemente ripresa da una
telecamera trasmettente le immagini su un monitor presente nell’abitazione dei
due indagati; ha aggiunto poi che le chiavi di detto immobile erano contenute
nella borsa della moglie del ricorrente, con quest’ultimo convivente.

5. Anche il terzo motivo è inammissibile, giacché rilevante ai fini della logicità e
coerenza della motivazione del provvedimento in punto di esigenze cautelari non
è tanto il fatto che la recidiva abbia o meno effettivamente natura
infraquinquennale quanto, piuttosto, il fatto che Solimeo sia gravato, come posto
in rilievo dal provvedimento impugnato, sul punto non censurato, da un
precedente specifico come tale ritenuto correttamente valutabile ai fini delle
esigenze cautelari.

6.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente
provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario competente
a norma dell’art. 94, comma 1 ter disp. Att. c.p.p.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014

3

provvedimento impugnato, in maniera coerente e non certamente illogica, sulla

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA