Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 965 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 965 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Del Rosso Dario, nato a Roma l’ 1 gennaio 1939;
avverso il decreto di archiviazione in data 16 aprile 2013 del G.I.P. del Tribunale
di Roma
sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
Letta la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo Galli, che ha concluso la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato veniva disposta l’archiviazione, de
plano, del procedimento penale originato dalla denuncia del ricorrente.
La parte offesa Del Rosso Dario ricorrente ha dedotto violazione di legge
per mancanza della motivazione e violazione di legge per erronea applicazione
della legge penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1

Data Udienza: 14/10/2015

Il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato nel valutare
l’inammissibilità dell’opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m. in assenza dell’indicazione delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova, concreti e specifici, richiesti dall’art. 410 cod. pen. In realtà l’opponente si è limitato
ad esporre fatti e a indicare indagini palesemente irrilevanti. Correttamente peraltro è stata rilevata la manifesta irrilevanza dei presunti fatti reato denunciati,
perché, ove in astratto non prescritti, non assurgerebbero a fatti capaci di integrare la configurazione di una fattispecie penale, rimanendo piuttosto confinati

Orbene, poiché l’ordinanza di archiviazione è impugnabile nei rigorosi limiti fissati dall’art. 409, comma sesto, cod. proc. pen., che, nel fare espresso e
tassativo richiamo ai casi previsti dall’art. 127, comma quinto, dello stesso codice, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso non siano state rispettate
le regole sull’intervento delle parti in camera di consiglio, è inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa con il quale sono proposte censure attinenti alla
valutazione di non fondatezza della notizia di reato. (Vedi C. cost., sent. n. 353
del 1991). (e fin da Sez. 6, n. 5144 del 16/12/1997 – dep. 12/01/1998, Sofri ed
altro, Rv. 210060).
Nel caso concreto, il Gip si è attenuto agli enunciati principi ed in particolare ha dato conto della ritenuta inammissibilità dell’opposizione sotto il citato
profilo: in tale situazione, esclusa l’ipotesi di un vizio procedurale (riconducibile
alle ipotesi di cui artt. 409 c. 6 e 606 lett. c.) c.p.p.), le censure all’adottata motivazione risultano precluse.
Non è possibile per tali ragioni denunziare la nullità del provvedimento di
archiviazione per vizi di motivazione che non si risolvano in violazioni del contraddittorio e neppure è possibile impugnare il provvedimento assertivamente affetto da error in iudicando.
Può solo aggiungersi che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale (cfr. in particolare C. cost. n. 95 del 1998, e, ivi richiamata C. cost. n. 88
del 1991), il problema dell’archiviazione è di evitare il processo superfluo senza
eludere il principio di obbligatorietà dell’azione penale ed anzi controllando caso
per caso la legalità dell’inazione, onde far sì che i processi concretamente non instaurati siano solo quelli risultanti effettivamente superflui;gli strumenti di verifica e controllo del giudice in ordine all’attività omissiva del pubblico ministero sono dunque finalizzati a contrastare le inerzie e le lacune investigative di quest’ultimo ed evitare che le sue scelte si traducano in esercizio discriminatorio dell’azione (o inazione) penale; a tale logica, e in vista di quei risultati funzionali, va

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all’interno di una controversia strettamente civilistica.

dunque ricondotta la previsione di uno ius ad loquendum della (sola) persona offesa quale strumento di sua tutela: a differenza della persona sottoposta ad indagine, che non è invece “portatrice di diritti.., coinvolti dal parametro che quel
controllo mira a presidiare”. La qual cosa porta ad escludere, attesa la peculiare
natura e funzione del procedimento di archiviazione, che l’eventuale “contraddittorio” tra persona offesa e indagato nell’ambito della procedura camerale corrisponda in ogni caso ad un interesse giuridicamente garantito per tutte le parti
(cfr. S.U., n. 10 del 29/05/1992, Adami, in tema di procedimento cartolare pre-

mostri come l’omissione abbia inciso sul suo diritto ad interloquire in relazione
alla completezza delle indagini e/o al fondamento della richiesta d’archiviazione.
S’impone pertanto declaratoria di inammissibilità del ricorso con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle
ammende di una somma che valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in lire 1.000.000.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso n ama, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2015.

torile), dall’altro che della sua mancanza possa dolersi l’opponente che non di-

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