Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 965 del 06/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 965 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FLORINDI LORENZO N. IL 22/08/1969
avverso la sentenza n. 3890/2011 GIP TRIBUNALE di PESCARA, del
17/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;

Data Udienza: 06/11/2012

Considerato che:
l’avv. Giancarlo De Marco, quale difensore e nell’interesse di Lorenzo
Florindi, ricorre avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Pescara del
17/5/2011, con la quale, sull’accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., è
stata applicata la pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed C 900,00 di multa
per il reato di cui agli artt. a) 130 d.lvo n. 385/1993; b) 81 cpv., 640 e 61 nn. 7
e 11 cod. pen.; c) 81 cpv., 615 ter, comma 2 punto 1), 615 quater, 617 quater,
comma 4 n. 2), 640 ter, comma 2, e 61 nn. 2 e 11 cod. pen.; d) 646 e 61 nn. 7
110, 349 cod. pen., chiedendone l’annullamento ai sensi dell’art. 606, comma 1,
lett. e) cod. proc. pen.; deduce la carenza e l’illogicità della motivazione in
relazione all’art. 129 cod. proc. pen.
Deve al riguardo rilevarsi che: «la sentenza di patteggiamento può
essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,
se dal testo di essa appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di
cui all’art. 129 cod. proc. pen. » (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., avendo il giudice dato atto, seppur succintamente,
dell’inesistenza di tali cause (con ciò dimostrandosi l’avvenuto esercizio, da parte
del giudice di merito, della valutazione preliminare avente ad oggetto il giudizio
ex art. 129 cod. proc. pen.).
Uniformandosi all’orientamento, espresso dalla citata massima, che il
Collegio condivide, va dichiarata inammissibile l’impugnazione.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore
della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Roma, lì 6 novembre 2012

e 11 cod. pen.; e) 110, 640 e 61 nn. 7 e 11 cod. pen.; f) 110, 640 cod. pen.; g)

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