Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 965 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 965 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
GABRIEL/ Rodolfo, nato a Trecenta l’ 11/3/1961
GABRIELI Fabiola, nata a Mantova il 27/11/1990
GABRIELI Maggy, nata a Mantova il 9/4/1988
avverso l’ordinanza del 1/8/2012 del Tribunale di Mantova che ha confermato il
decreto di sequestro emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale
in sede in data 28/6/2012 in relazione al reato di lottizzazione abusiva compiuto
mediante la suddivisione dell’unico lotto, ricadente in area naturalistica (Parco
del Mincio istituito con legge regionale n.47 dell’8/9/1984), lavori di livellamento
del terreno e di scavo e mediante la realizzazione di ulteriori interventi, quali
l’impianto di siepi e alberi e lo scavo di un pozzo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e annullare l’ordinanza
con rinvio;
udito per i ricorrenti l’avv. Giacomo Tranfo, che ha concluso chiedendo annullarsi
l’ordinanza senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 03/12/2013

1. Con ordinanza del 1/8/2012 il Tribunale di Mantova ha confermato il

%

decreto di sequestro emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale
in sede in data 28/6/2012 in relazione al reato di lottizzazione abusiva compiuto
mediante la suddivisione dell’unico lotto, ricadente in area naturalistica (Parco
del Mincio istituito con legge regionale n.47 dell’8/9/1984), lavori di livellamento
del terreno e di scavo e mediante la realizzazione di ulteriori interventi, quali
l’impianto di siepi e alberi e lo scavo di pozzi.
2. Avverso tale provvedimento i sigg. Gabrieli propongono unico ricorso
tramite il Difensore, in sintesi lamentando:
a.

Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. per
omessa o apparente motivazione del provvedimento; la motivazione si
sostanzia in argomenti logici di natura circolare e nella ripetizione dei
medesimi concetti, omettendo così di affrontare il tema della trasformazione
dei terreni e della destinazione dell’intervento a fini edificatori e non, come
sostenuto dai ricorrenti, alla realizzazione di attività vivaistica;

b.

Errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606, lett.b) cod.proc.pen. in
relazione agli artt.30 e 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, per avere il
Tribunale operato in modo incoerente le categorie di lottizzazione materiale e
giuridica, senza indicare elementi certi dell’abuso e una situazione non
equivoca che integri il “fumus” di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai sensi

dell’art.620 cod. proc. pen. e i beni sequestrati devono essere restituiti agli
aventi diritto.
2. La Corte ritiene che i ricorrenti colgano nel segno quando evidenziano la
presenza di passaggi motivazionali non rispettosi dei criteri ermeneutici e non in
grado di sostenere l’esistenza del “fumus” di reato in relazione alle opere
effettivamente realizzate.
3.

Va, infatti, premesso che risulta del tutto estraneo al presente

procedimento qualsiasi accertamento rispetto alle condotte tenute da terzi su
terreni di proprietà dei medesimi, con la conseguenza che deve essere espunto
dalla motivazione dell’ordinanza impugnata il riferimento alla condotta
lottizzatoria terze persone, che si assumono legate ai ricorrenti da vincoli sociali,
in quanto si tratta di elemento non sottoposto al contraddittorio e, per di più, di
elemento che nulla può dire circa le intenzioni dei ricorrenti e circa la portata
delle opere da questi realizzate.

.

4. Ciò detto, non è dato alla Corte comprendere come la suddivisione di

poco meno di 5.000 metri quadrati di terreno agricolo, con formazione di tre lotti

verosimilmente ciascuno con superficie inferiore a 2000 metri quadrati; la
realizzazione di pozzi e impianti di irrigazione; la posa in opera di siepi e oltre
400 piante di alto fusto siano elementi incompatibili con la versione offerta dai
ricorrenti e giustifichino l’ipotesi che oltre all’impianto di 400 nuove piante
fossero in procinto di realizzazione opere edilizie non consentite. Nessun
elemento concreto è stato addotto in questa direzione dal Tribunale e deve

sul piano del rapporto fra circostanze di fatto e fattispecie legale.
5. Afferma il Tribunale (pag.4) che il reato è integrato anche dal solo avvio
di opere di trasformazione urbanistica o edilizia in violazione delle prescrizioni
vigenti, oppure di opere che denuncino una illegittima destinazione edificatoria.
Si tratta di principi in sé condivisibili e più volte fissati da questa Corte, ma non
si comprende come detti requisiti trovino sostanza nelle circostanze accertate.
Deve infatti escludersi che la sola suddivisione in tre lotti sia sufficiente per
dedurre la destinazione dei terreni a scopo edificatorio (non risulta che siano
stati ravvisati sul luogo né opere di fondazione, né inizi di edificazione, né
presenza di attrezzature e materiali compatibili con tale ipotesi); né si
comprende come detta suddivisione e le conseguenti installazioni di siepi e alberi
di alto fusto possa essere considerata come una illegittima trasformazione di
un’area agricola.
6. Posto che l’ordinanza ha esaminato compiutamente gli elementi presenti
in atti e che su di essi ha fondato una valutazione che la Corte ritiene non
coerente sul piano logico e non corretta sul piano ermeneutico, il provvedimento
deve essere annullato senza rinvio ai sensi dell’art.620 cod. proc. pen.
All’annullamento dell’ordinanza consegue analoga sorte per il decreto impositivo
del vincolo e la caducazione del titolo comporta che i beni sequestrati vengano
restituiti agli aventi diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, nonché il decreto di sequestro del
Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Mantova emesso in data
28/6/2012 e dispone restituirsi i beni agli aventi diritto. Manda alla Cancelleria
per gli adempimenti ex art.626 cod. proc. pen.
Così deciso il 3/12/2013

concludersi che la motivazione ne risulta viziata sul piano del percorso logico e

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