Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9649 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9649 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Immobiliare Vigevanese S.r.l., avverso la ordinanza del
Tribunale di Rimini, in data 01/08/2013;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

La Immobiliare Vigevanese S.r.l., in persona del suo legale rappresentante,
propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza del Tribunale di Rimini con
cui è stato confermato, in sede di riesame richiesto dal legale rappresentante
della stessa, il decreto di sequestro preventivo di immobile per il reato di cui agli
artt. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, 181 del d. Igs. n. 42 del 2004 e 95
del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla realizzazione in zona soggetta a
vincolo paesaggistico ambientale di un intervento di ristrutturazione edilizia
consistente in parziale demolizione di fabbricato esistente in difformità dal titolo
di straordinaria manutenzione rilasciato.

Data Udienza: 28/01/2014

2. Premesso che la fattispecie ha riguardo ad un intervento edilizio avente ad
oggetto una casetta di civile abitazione a seguito di “Scia”, con un unico
sostanziale motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla sussistenza del
reato contestato, versandosi in fattispecie attinente alla regolarità delle sole
modalità esecutive di lavori regolarmente autorizzati. In particolare si censura

ristrutturazione edilizia e non invece quale manutenzione straordinaria, come
autorizzata dal Comune interessato. Censura inoltre il ragionamento del tribunale
secondo cui il parere del servizio tecnico di bacino dovesse precedere l’inizio dei
lavori. Infine, sotto un ulteriore profilo, teso a ribadire la tesi difensiva volta a
ricomprendere nel titolo autorizzativo originario anche le demolizioni contestate,
il giudice non avrebbe valutato da un lato quanto già osservato nel decreto di
sequestro, nel quale non si escludeva la possibile accidentalità del crollo, e
dall’altro il contenuto della perizia asseverata prodotta agli atti attestante la
totale compatibilità della accidentalità del crollo rispetto ai materiali esistenti
prima dell’intervento. Sotto un ultimo profilo ribadisce come la originaria
domanda edilizia seguita da regolare autorizzazione contemplasse le demolizioni
in oggetto, benché non raffigurate negli elaborati progettuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile giacché mira, a dispetto della violazione di legge
invocata, come tale unicamente legittimante la ricorribilità per cassazione dei
provvedimenti in materia di cautela reale, a sollecitare una non consentita
rivisitazione, a fronte di motivazione non certamente apparente, dei dati fattuali
considerati dal Tribunale secondo un percorso esente da violazioni di sorta della
normativa urbanistica.
Nella specie il provvedimento impugnato ha correttamente considerato, tenuto
anche conto del contesto legato alla interlocutoria fase processuale, che
l’intervento realizzato, consistito nella demolizione delle pareti per circa il 50%
del loro sviluppo, non poteva essere ricondotto al concetto di manutenzione
straordinaria, quale intervento invece indicato nella Scia presentata e
caratterizzato unicamente dalla sostituzione della copertura, modifiche delle
pareti interne, realizzazione di opere di isolamento termico e realizzazione di
termocappotto, bensì a quello di ristrutturazione edilizia anche alla stregua
dell’art.75 del regol. ed. del Comune di Bellaria Igea Marina; in tal senso lo
2

che il giudice del riesame abbia ritenuto di qualificare le opere eseguite quale

stesso provvedimento ha aggiunto, secondo una valutazione di fatto, come già
detto non sindacabile, che la demolizione intervenuta in relazione alla metà del
fabbricato non poteva dirsi prevista neppure dal progetto allegato alla relazione
tecnica allegata alla Scia. Di qui, dunque, la corretta conclusione circa il fumus
della difformità contestata e la necessità, attesa la realizzazione in zona
vincolata, dell’autorizzazione paesaggistica e, ai fini antisismici, del previo

Quanto alla doglianza, evidentemente subordinata, in senso logico, alla causa
della demolizione rappresentata dal crollo accidentale, il provvedimento ne ha
ritenuto la implausibilità stante la assenza di macerie e la mancanza di
comunicazioni di sorta.

4.

L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014

Il Consitliereìst.

Il

deposito di idoneo progetto in variante alla P.S. 2093/2012.

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