Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9648 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9648 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Sabatino An g elo, n. a Benevento il 21/09/1975;

avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Benevento, in data
06/06/2013 ;
visti g li atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi g liere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
g enerale G. Mazzotta, che ha concluso per il ri g etto del ricorso ;

RITENUTO IN FATTO

1. Sabatino An g elo propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza del
Tribunale di Benevento con cui, a se g uito di sentenza di annullamento con rinvio
di q uesta Corte, è stato confermato, in sede di riesame, il decreto di convalida di
seq uestro probatorio inerente, oltre a g rammi 3,600 di sostanza stupefacente,
l’autovettura Fiat Ulisse, un telefono cellulare, due carte Sim ed euro 235 in

Data Udienza: 28/01/2014

r

banconote di vario taglio, emesso dal P.M. del Tribunale di Benevento in data
08/12/2012.

2. Con un primo motivo lamenta la violazione dell’art. 253 c.p.p. rappresentando
che il P.M. non ha nemmeno enunciato la sussistenza di esigenze istruttorie a
fondamento del provvedimento sicché il giudice del riesame non avrebbe potuto

provvedimento di convalida del sequestro probatorio che nella specie è consistito
in un modello prestampato recante mere formule di stile con brevi aggiunte
vergate a mano, comunque prive di qualsiasi riferimento alle concrete e
specifiche esigenze probatorie.
Con un secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 125 c.p.p. per mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; in particolare, con
riferimento al sequestro del veicolo, il Tribunale ha assunto che l’autovettura,
parcheggiata nella strada dove avveniva lo spaccio, aveva la funzione di servire
da nascondiglio della sostanza da spacciare tuttavia omettendo di valutare
l’evenienza che l’indagato non fosse a bordo del veicolo stesso, avendo con sé le
sue chiavi e che l’auto si trovava a distanza dal luogo ove era avvenuto il fermo
dell’indagato, essendo regolarmente parcheggiata all’altezza del civico del luogo
di residenza di questi. Anche con riferimento alla somma di denaro rileva che la
stessa non può essere sottoposta a sequestro probatorio, non discendendo la
prova del reato dalla cosa sequestrata ma dagli atti d’indagine circa il suo
rinvenimento, avendo il Tribunale peraltro individuato con elevata probabilità nel
denaro il profitto di reato.
Con riguardo poi al telefono cellulare e alle due carte Sim, il Tribunale,
sostituendosi al P.M., che neppure ha menzionato le cose in oggetto nel decreto
di sequestro impugnato, non ha valutato la condizione di tossicodipendenza del
ricorrente né la insussistenza di precedenti dai quali potere desumere come
verosimile la ritenuta utilizzazione per la altrettanto ipotizzata necessità di
mantenere i contatti con gli acquirenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con riguardo al primo motivo non può, pregiudizialmente, non considerarsi
che l’ordinanza impugnata ha fatto seguito a pronuncia di annullamento di
precedente provvedimento sempre del Tribunale del riesame con cui,
specificamente con riguardo all’autovettura, al telefono cellulare e alle schede
telefoniche oggetto del vincolo cautelare, questa Corte ha censurato la mancanza
2

sanare, con motivazione in funzione suppletiva, il vizio di nullità investente il

di una idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in
concreto, per l’accertamento dei fatti; e ciò, evidentemente, sul presupposto
implicito che il Tribunale ben potesse, nella specie, integrare la motivazione del
decreto di convalida del P.M.. Ne consegue che, già per sola tale ragione, la
doglianza del ricorrente intesa invece a lamentare una non consentita
integrazione o surrogazione della motivazione del decreto deve ritenersi

4. Quanto al secondo motivo, lo stesso è infondato anzitutto in relazione al
telefono e alle schede Sim posto che il Tribunale ha fondato la necessità della
cautela sulla esigenza di desumere elementi per l’individuazione di fonti di
approvvigionamento od eventuali concorrenti nella condotta illecita.
Il ricorso è invece fondato quanto al sequestro dell’autovettura.
Va ricordato in primo luogo che è ammissibile il ricorso per cassazione contro
ordinanze in materia di cautela reale, pur consentito solo per violazione di legge,
quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o
meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere
comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico seguito dal giudice nel
provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.
254893).
Ciò posto, il provvedimento impugnato ha giustificato l’imposizione del vincolo
sul presupposto che detta autovettura, di proprietà dell’indagato e parcheggiata
sulla stessa strada ove avveniva lo spaccio, aveva la funzione di fungere da
nascondiglio della sostanza, in tal modo, tuttavia, omettendo del tutto di
spiegare, nonostante l’affermazione espressa in tal senso, perché la prova del
reato di detenzione di sostanza stupefacente, evidentemente già desumibile dagli
atti di p.g. dimostrativi del rinvenimento, a bordo del veicolo, di gr. 3,400 di
eroina, necessiterebbe altresì della acquisizione della vettura stessa, tanto più in
assenza della predisposizione di accorgimenti o cavità destinate ad ospitare lo
stupefacente stesso.
La apparente motivazione sul punto comporta dunque che l’ordinanza impugnata
debba essere annullata limitatamente al sequestro della autovettura con rinvio
per nuovo esame al Tribunale di Benevento.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al sequestro della autovettura e
rinvia al Tribunale di Benevento; rigetta nel resto.

3

inammissibile.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014

4

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