Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9647 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9647 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Pace Pasquale, nato il 05/04/1972

avverso l’ordinanza del 02/08/2013 del Tribunale di Potenza

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Fraticelli che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 17/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza emessa il 02/08/2013 provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di Pasquale Pace
avverso la misura coercitiva dell’obbligo di dimora nel Comune di Potenza
nonchè avverso il decreto di sequestro preventivo disposto con il medesimo
provvedimento – respingeva il gravame.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a)che non ricorrevano né i gravi indizi di colpevolezza – in ordina al reato di
cui all’art. 416 cod. pen. – né le esigenze cautelari in riferimento alla misura
coercitiva applicata, ossia l’obbligo di dimora nel Comune di Potenza; misura
peraltro non idonea a garantire le citate esigenze cautelari;
b)che comunque l’ordinanza impugnata non era congruamente motivata in
ordine ai punti oggetto di impugnazione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il Tribunale di Potenza, quanto al fumus commissi delicti, mediante un
esame analitico, esaustivo ed immune da errori di diritto delle risultanze
processuali finora acquisite al procedimento, ha accertato, allo stato degli atti,
che Pasquale Pace – nelle condizioni di tempo e di luogo, come individuate in atti
– faceva parte di un’associazione criminale capeggiata dai coindagati Luigi
Tancredi ed Antonio Tancredi, finalizzata a commettere delitti puniti dall’art. 4 L.
401/1989, ossia l’esercizio abusivo di scommesse, nonchè truffe in danno dei
giocatori ai quali veniva offerto il gioco del poker on line, praticato al di fuori dei
circuiti legali. Nell’ambito della compagine criminosa il Pace svolgeva il ruolo di
referente distrettuale dei club (ossia i locali in cui veniva svolto in concreto il
gioco illegale praticato dagli avventori); il tutto in concorso con altri coindagati,
quali Marco Triumbari e Davide Verducci (vedi ordinanza impugnata pagg. 2 – 4)
1.2. Le esigenze cautelari sono state ravvisate nel pericolo concreto ed
attuale del reiterarsi di altri reati della stessa specie per cui si procede [art. 274
lett. c) cod. proc. pen.]. Detto pericolo era desumibile dalle modalità del fatto,
dalla personalità del Pace l; soggetto inserito in modo abituale in una articolata
organizzazione criminale dedita alla pratica del gioco illegale di azzardo tramite il
2

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

poker on line; società criminale che aveva protratto la sua attività anche
nell’anno 2013 (vedi ordinanza impugnata pagg. 5 – 6).

2. Le censure dedotte nel ricorso – sia quanto ai gravi indizi di colpevolezza,
sia quanto alle esigenze cautelari – sono generiche perchè meramente ripetitive
di quanto esposto in sede di riesame e già valutate esaustivamente dal Tribunale
di Potenza. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato dal giudice del riesame.

stato evidenziato che il sodalizio criminale aveva protratto la propria attività
anche nell’anno 2013 – non costituiva modifica della originaria contestazione
elevata nei confronti del ricorrente (contestazione che fissava sino al Febbraio
2011, l’attività svolta dall’organizzazione criminale) – tenuto conto della natura
provvisoria e fluida della contestazione in sede di indagini preliminari.
2.1. Non risultano dedotte censure in ordine al sequestro preventivo
disposto come in atti.

3. Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Pasquale Pace
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 Gennaio 2014.

All’uopo va rilevato che la notazione del Tribunale del riesame – con cui è

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