Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9646 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9646 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Tamburrini Giuseppe, nato il 20/02/1965

avverso l’ordinanza del 27/08/2013 del Tribunale di Taranto

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Fraticelli che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 17/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Taranto, con ordinanza emessa il 27/08/2013 provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell’interesse di Giuseppe
Tamburrini avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto, con la quale era stata
applicata nei confronti del predetto la custodia cautelare in carcere in relazione
al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, come contestato in atti – respingeva

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni,
esponeva:
a)che non ricorrevano i gravi indizi di colpevolezza in ordine al contestato
reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990. Trattavasi di modesto quantitativo di
sostanza stupefacente per uso personale;
b)che l’ordinanza impugnata non era congruamente motivata quanto alla
sussistenza delle esigenze cautelari.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il Tribunale di Taranto – quanto alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 – mediante un
esame analitico, esaustivo ed immune da errori di diritto delle risultanze
processuali finora acquisite al procedimento, ha accertato, allo stato degli atti,
che Giuseppe Tamburrini – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate
in atti – deteneva al fine di spaccio gr. 30,90 circa di eroina; gr. 2 circa di
cocaina; gr. 1,00 circa di hashish (vedi ordinanza impugnata pagg. 2 – 4).
1.2. Le esigenze cautelari sono state ravvisate nella necessità di evitare il
pericolo concreto ed attuale del reiterarsi di altri reati della stessa specie per cui
si procedeva (art. 274 lett. c) cod. proc. pen.). Pericolo desumibile sia dalle
modalità del fatto, sia dalla personalità del Tamburrini, soggetto ormai inserito
nella rete del traffico di stupefacenti; sia dai suoi precedenti penali specifici (vedi
ordinanza impugnata pagg. 4 – 5).

2

il gravame.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente
ripetitive di quanto esposto in sede di riesame. Sono, altresì, infondate perché in

I

contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito.

3.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Giuseppe
Tamburrini con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 Gennaio 2014.

della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

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