Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9646 del 03/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9646 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVIGLIANO GIUSEPPE N. IL 08/07/1963
avverso la sentenza n. 1994/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 19/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARD1NIS;

Data Udienza: 03/12/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, lo stesso appare caratterizzato da evidente
genericità, non specificandosi in esso in alcun modo perché dalle dichiarazioni dei
testi (del cui contenuto non si fa il benché minimo accenno) non sarebbe stato
possibile addivenire all’identificazione dell’aggressore;
b) con riguardo al secondo motivo, vale osservare che, trattandosi di fatto
commesso, secondo il capo d’imputazione riportato in sentenza e non contestato nel
ricorso, il 31 luglio 2005, il termine di prescrizione massimo (anni sette e mesi sei)
non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza d’appello (19 aprile
2012) e non è neppure decorso alla data della presente decisione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2012.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
CAVIGLIANO Giuseppe fu ritenuta responsabile del reato di lesioni personali in
danno di Frabncesco Mauro, con l’aggravante dell’uso di un’arma impropria
costituita da un bastone;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato
lamentando che:
I) la corte si sarebbe limitata ad un generico richiamo alle non meglio precisate
“dichiarazioni accusatorie”, che si dicono “rese in maniera lineare e senza
incongruenze, laddove, secondo la difesa, i testi avrebbero reso “dichiarazioni
tutt’altro che congrue, mancando un elemento indefettibile ai fini della formazione
della prova quale l’individuazione dell’aggressore da parte della persona offesa dal
reato”;
2) non sarebbe stata riconosciuta la intervenuta prescrizione;

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