Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9645 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9645 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Ricciardi Carmelo Cosimo, nato il 10/10/1958

avverso l’ordinanza del 11/06/2013 del Tribunale di Taranto

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Fraticelli che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 17/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Taranto, con ordinanza emessa 1’11/06/2013 provvedendo sull’Appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen., avanzato
nell’interesse di Carmelo Cosimo Ricciardi avverso l’ordinanza del Gip del
Tribunale di Taranto, in data 26/04/2013, con la quale veniva respinta la
richiesta di revoca del sequestro preventivo delle quote sociali e dei beni
aziendali della società “Il Principe srI”; delle quote sociali e dei beni aziendali

Principi”, sita in Laterza; sequestro disposto con ordinanza del 21/09/2010 del
Gip del Tribunale di Taranto in ordine, fra gli altri, ai reati di cui agli artt. 640,
646 cod. pen. in danno dei soci di minoranza – rigettava il gravame.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni,
esponeva nella sostanza:
a)che era sopraggiunto un fatto nuovo costituito dal decreto di sequestro
preventivo emesso il 07/02/2013 dal Gup del Tribunale di Taranto avente per
oggetto i beni mobili, le quote sociali delle aziende e ogni altro bene suscettibile
di valutazione finanziaria, intestato e nella disponibilità anche dei soci di
minoranza Ignazio Nettis, Nicola Tucci, Vincenzo Giacoia, Giuseppe Lomagistro,
Maria Sabina Calciani; il tutto in relazione al reato di cui all’art. 3 d.lgs 74/2000
e fino alla concorrenza di C 1.010.072,00. Detto fatto nuovo escludeva il fumus
commissi delicti di cui agli artt. 646, 640 cod. pen. in danno dei citati soci di
minoranza Nicola Tucci, Giuseppe Lomagistro, Ignazio Nettis e Vincenzo Giacoia;
b)che, in base alla consulenza di parte redatta dal dott. Eustachio Quintano,
il valore della somma distratta in danno dei soci di minoranza non era pari ad C
5.573.861,90, bensì di C 1.010.072,00, con conseguente esclusione, anche sotto
il profilo contabilei del fumus commissi delicti, relativo agli ipotizzati reati di cui
agli artt. 646, 640 cod. pen. in danno dei soci di minoranza.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il Gtp del Tribunale di Taranto, con decreto emesso il 21/09/2010,
disponeva il sequestro preventivo delle quote sociali della “Il Principe srl”, dei
2

della società “Excelsior srl” e della sala ricevimento denominata “Villa dei

beni aziendali della società “Excelsior srl” e della sala ricevimento, denominata
“Villa dei Principi”, sita in Laterza; il tutto nei confronti di Carmelo Cosimo
Ricciardi ed altri sino alla concorrenza della somma di C 5.573.861,00 in ordine
ai reati di cui agli artt. 629, 646, 640, 61 n’ 2 e 7 cod. pen.; 2634 cod.civ.; 4
d.lgs 74/2000 contestati a Carmelo Cosimo Ricciardi.
1.2. Il predetto sequestro preventivo veniva confermato dal Tribunale del
Riesame di Taranto con ordinanza dell’08/10/2010.

che il Tribunale di Taranto ha congruamente motivato l’ordinanza
dell’11/06/2013 con la quale è stata respinta la richiesta di revoca del predetto
sequestro del 21/09/2010, evidenziando:
a)che il successivo decreto di sequestro preventivo, in data 07/02/2013,
costituiva provvedimento autonomo non sovrapponibile al decreto del
21/09/2010, essendo distinti e diversi i fatti ed i reati posti a base di tale ultimo
provvedimento;
b)che le consulenze tecniche redatte dal consulente di parte della difesa del
Ricciardi (dott. Eustachio Quintano) costituivano accertamenti di fatto che
andavano esaminati nel contraddittorio tra le parti nel giudizio di merito, tramite
l’esame comparato con gli accertamenti sia del CT del PM, sia dei consulenti di
parte delle persone offese in ordine ai reati di cui agli artt 646 e 640 cod. pen.
Trattasi di valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, conformi ai
parametri di cui all’art. 321, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono inammissibili sia perché meramente
ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, ex art. 321 bis cod. pen.; sia
perché inerenti ad eccezioni in punto di fatto attinenti alla fondatezza dell’accusa.
Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità ed in materia di misure
cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica
dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una
determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta
fondatezza dell’accusa [Giurisprudenza di legittimità consolidata; richiamata per
ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07]

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Carmelo
Cosimo Ricciardi con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali
e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

3

2.Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, si rileva

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 17 Gennaio 2014.

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