Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9642 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9642 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina
nei confronti di:

Ofria Santino, nato il 23/08/1963

avverso l’ordinanza del 09/05/2013 del Tribunale di Messina

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Fraticelli che ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Udito l’avv. Rosario Venuto, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto il
rigetto del ricorso del PM.

Data Udienza: 17/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Messina, con ordinanza emessa il 09/05/2013 provvedendo sull’appello proposto dal PM presso il Tribunale di Barcellona P.G.
avverso l’ordinanza del Gip sede, in data 03/02/2013, con cui era stata respinta
la richiesta di applicazione della misura personale degli arresti domiciliari in
relazione ai reati di cui ai capi C), E), F) della rubrica provvisoria ed in via
subordinata la misura interdittiva della sospensione dell’esercizio della

2. Il PM proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e
vizio di motivazione.
2.1. In particolare il PM, mediante articolate argomentazioni, esponeva:
a)che sussistevano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli
artt. 44 lett. c), 93, 94, 95 d.P.R. 380/2001; 468, 482, 479 cod. pen., come
contestati ai capi A), B), C), D), E), F) della imputazione provvisoria, come
contestata in atti;
b)che sussistevano le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod. pen.
idonee a legittimare la misura degli arresti domiciliari; oppure e quantomeno la
misura interdittiva dell’esercizio della professione di architetto, con particolare
riferimento ai reati di cui agli artt. 468, 479 cod. pen. [capi C), E), F)].
Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, va rilevato che la memoria presentata dalla difesa di
Santino Ofria nell’udienza odierna del 17/01/2014 è tardiva.

2.11 ricorso del PM è fondato.
2.1. Nella fattispecie de qua sono stati contestati, fra gli altri, a carico di
Santino Ofria, di professione architetto, i reati di cui agli artt. 468, 479 cod.
pen., come indicati ai capi C), E), F) della rubrica. Al riguardo risultava accertato,
allo stato degli atti, che il predetto Ofria – nelle condizioni di tempo e di luogo
come individuate in atti – aveva commesso la contraffazione di sigilli del
competente ufficio locale del Genio Civile ed una serie di falsi ideologici e
materiali inerenti a documentazioni presentate al Comune di Malfi; il tutto in
relazione alla costruzione abusiva di manufatti di sua proprietà ubicati nel citato
Comune di Malfi.
2

professione di architetto, nei confronti di Santino Ofria – rigettava il gravame.

2.2. Il Tribunale di Messina – in sede di Appello ex art. 310 cod. proc. pen.,
con ordinanza in data 09/05/2013 – da un lato riteneva sussistere i gravi indizi
di colpevolezza in ordine ai reati contestati a Santino Ofria, come indicati al
punto 1.1.; dall’altro escludeva la sussistenza del pericolo concreto ed attuale del
reiterarsi di altri reati della stessa specie per cui si procedeva, dovendosi ritenere
che gli illeciti in esame erano stati occasionali e circoscritti esclusivamente alla
sanatoria di un manufatto realizzato abusivamente, di proprietà dell’indagato

3. Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, si rileva
che la decisione del Tribunale di Messina – quantomeno in relazione alla richiesta
di applicazione della misura interdittiva della sospensione di Santino Ofria
dall’esercizio della professione di architetto – è illegittima.
3.1 La motivazione posta a base della decisione – secondo cui non
sussisteva il pericolo concreto ed attuale del reiterarsi di altri reati della stessa
specie per cui si procedeva [art. 274 lett. c) cod. proc. pen.] – è del tutto
apparente. Invero le ragioni esposte dal giudice dell’Appello non consentono di
individuare l’iter logico/giuridico seguito dal Tribunale per pervenire a detta
decisione. Al riguardo va evidenziato che risulta del tutto implausibile e difforme
dai canoni della logica giuridica escludere il pericolo concreto ed attuale del
reiterarsi di altri reati similari, soltanto perché quelli finora attribuiti all’indagato,
architetto Santino Ofria, sono stati commessi esclusivamente in relazione ad un
manufatto abusivo di proprietà del medesimo.

4.Va annullata, pertanto, l’ordinanza del tribunale di Messina del
09/05/2013, con rinvio a detto Ufficio Giudiziario per un nuovo esame

P.Q.M.

La Corte
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina.

Così deciso il 17 Gennaio 2014.

medesimo (vedi ordinanza impugnata pagg. 1 – 2).

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