Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9642 del 03/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9642 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLUCCI LUCIO N. IL 22/05/1923
nei confronti di:
NERLA ALBERTO N. IL 30/11/1950
avverso la sentenza n. 47/2010 TRIBUNALE di MACERATA, del
02/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;

Data Udienza: 03/12/2012

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo all’asserita presenza, in atti, dell’elemento di riscontro alle
dichiarazioni della persona offesa costituito dalle due fotografie di cui è menzione nel
ricorso, non risulta in alcun modo specificato come e perché da esse, secondo quanto
si afferma nell’atto di gravame, si sarebbe “inequivocabilmente” tratta la “conferma
dell’aggressione subita del sig. Be1lci Lucio, così come descritta dal figlio Paolo”;
b) con riguardo al rilievo che indebitamente sarebbe stato attribuito dal giudice di
merito al lasso di tempo di due mesi intercorso dal momento dei fatti a quello di
presentazione della querela, vale osservare che trattasi di elemento al quale, come
chiaramente si evince dalla lettura dell’intero passaggio motivazionale nel quale il
detto rilievo è inserito, il giudice ha inteso fare riferimento soltanto “ad
abundantiam”,per cui la doglianza in questione non presenta alcun riconoscibile
carattere di decisività;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2012.

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in riforma di quella di primo grado, NERLA
Alberto fu assolto con la formula “il fatto non sussiste” dal reato di percosse in danno
di BELLUCCI Lucio sulla base, essenzialmente, della riscontrata contraddittorietà
degli elementi probatori costituiti dalle dichiarazioni, oltre che dei protagonisti della
vicenda, anche dei testi rispettivamente addotti dall’accusa e dalla difesa.
– che avverso della sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del
BELLUCCI, costituitosi parte civile, denunciando vizio di motivazione sull’assunto,
in sintesi e nell’essenziale, che, contrariamente a quanto affermato dal tribunale, le
dichiarazioni accusatoria della persona offesa avrebbero trovato riscontro in due
fotografie prodotte in atti e che non si sarebbe potuto trarre argomento a sfavore
della credibilità della stessa persona offesa dal solo fatto che quest’ultima aveva
proposto la querela solo a distanza di circa due mesi dal fatto;

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