Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 964 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 964 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

BISOGNO Annamaria, nata a San Marzano sul Sarno il 19/8/1968
avverso l’ordinanza del 10/5/2013 del Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Torre Annunziata, che ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta
dall’odierna ricorrente al fine di ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di
demolizione contenuto nella sentenza di applicazione pena ex art.444 cod. proc.
pen. emessa dal medesimo Tribunale in data 18/12/2007 (irrevocabile il
19/1/2008);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10/5/2013 il Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato inammissibile l’istanza proposta
dall’odierna ricorrente al fine di ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di
demolizione contenuto nella sentenza di applicazione pena ex art.444 cod. proc.
pen. emessa dal medesimo Tribunale in data 18/12/2007 (irrevocabile il
19/1/2008).

Data Udienza: 03/12/2013

2. Avverso tale decisione la sig.ra Bisogno propone ricorso, in sintesi
lamentando:
errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. o vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. in quanto, un volta
decorso inutilmente il termine di novanta giorni fissato dall’art.7, comma 2, e
art.31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, l’ordine di demolizione deve essere
revocato, in quanto incompatibile on l’acquisizione legale del bene al patrimonio

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
L’ordine di demolizione, quale sanzione che discende dall’accertamento della
violazione edilizia o urbanistica, o da sentenza ex art.444 cod. proc. pen. che si
fondi su analoga contestazione, pone a carico della parte condannata l’onere di
sostenere le spese della demolizione. Tale sanzione e tale onere non vengono
meno a seguito del decorso del termine di novanta giorni senza che la parte
adempia alla ingiunzione a demolire che le è stata notificata, spettando al giudice
dell’esecuzione la verifica se l’acquisizione del bene al patrimonio pubblico
comporti o meno la incompatibilità con l’esecuzione dell’intervento demolitorio
(Sez.3, n.13746 del 20/1/2013, Falco e altro), restando in via generale a carico
del condannato l’obbligo di darvi esecuzione (Sez.3, n.45703 del 26/10/2011,
Mammoliti).
2. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi
dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2013

comunale.

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