Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9631 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9631 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VILLANI MARCO N. IL 08/10/1985
DI LANNA ANGELO N. IL 27/01/1976
PALAZZO ANGELO N. IL 08/11/1959
avverso la sentenza n. 1131/2009 TRIBUNALE di CASSINO, del
29/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 30/01/2014

21706/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 ottobre 2012 il Tribunale di Cassino ha condannato Villani Marco, Di
Lanna Angelo e Palazzo Angelo alla pena di C 1000 di ammenda ciascuno per il reato di cui
agli articoli 110 c.p. e 30, lettere b) e d), I. 157/1992, per aver praticato la caccia entro un
parco, abbattendo un cinghiale.
2. Ha presentato ricorso il difensore degli imputati adducendo due motivi. Il primo motivo si

punisce chi abbatte la fauna di cui all’articolo 2 I. 157/1992, e quest’ultimo non include il
cinghiale; in secondo luogo adduce che ad abbatterlo sarebbe stato il Palazzo e che non vi
sarebbe motivazione sul concorso degli altri imputati; in terzo luogo nega, sulla base degli esiti
probatori, l’applicabilità dell’articolo 30, lettera d), I. 157/1992 . Il secondo motivo afferma che
non è ricostruibile l’iter seguito dal Tribunale per determinare la pena, non essendo indicate la
pena base per il reato più grave e la riduzione per le attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Occorre anzitutto rilevare che, per entrambi i reati contestati, il termine prescrizionale è
maturato prima della pronuncia impugnata, cioè il 2 ottobre 2012.
Per procedere all’applicazione dell’articolo 129, comma 1,c.p.p., peraltro, occorre tener conto
della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla
dichiarazione di prescrizione (anche d’ufficio) solo il ricorso idoneo a instaurare un nuovo grado
di giudizio, vale a dire non affetto da inammissibilità originaria (ex multis S.U. 11 novembre
1994-11 febbraio 1995 n.21, Cresci; S.U. 3 novembre 1998 n. 11493, Verga; S.U. 22 giugno
2005 n. 23428, Bracale; Cass. sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca).
Nel caso di specie, non si prospettano profili di inammissibilità per quanto concerne le
questioni di rito stricto sensu attinenti alla proposizione del ricorso. In termini poi di
valutazione della sussistenza o meno di manifesta infondatezza come vizio diretto dei motivi
che inibisce l’instaurazione effettiva di un grado di giudizio ulteriore, dato atto della sufficienza
anche di un solo motivo che non sia manifestamente infondato perché invece tale
instaurazione si realizzi, emerge ictu ocu/i l’assenza di manifesta infondatezza quanto meno sia
della prima doglianza in cui si articola il primo motivo (invero l’articolo 30, lettera b), I.
157/1992, contestato agli imputati, punisce chi abbatte la fauna di cui all’articolo 2 della stessa
legge, che non include l’animale abbattuto) sia del secondo motivo, non essendo stata
indicata, effettivamente, dal Tribunale la pena base applicata, né tantomeno essendo stata
indicata l’entità della riduzione per l’operata concessione delle attenuanti generiche.
Tutto ciò conduce, essendosi instaurato validamente il presente grado giurisdizionale e
assorbito ogni altro motivo, non emergendo dagli atti elementi che possono giustificare

articola in tre doglianze: in primo luogo si osserva che l’articolo 30, lettera b), I. 157/1992

l’applicazione dell’articolo 129, comma 2, c.p.p., alla dichiarazione della estinzione del reato
per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essersi estinti i reati per prescrizione.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

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