Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9630 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9630 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLI FILIPPO N. IL 06/12/1968
avverso la sentenza n. 2496/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
29/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -Z,9),:c1)…, -c3 A_9,zzL.
che ha concluso per .Q

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 30/01/2014

20901/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 ottobre 2012 la Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello
proposto da Galli Filippo avverso sentenza del 21 luglio 2011 con cui il Tribunale di Firenze lo
aveva condannato alla pena di 30 giorni di arresto per il reato di cui agli articoli 4, comma 2, e
89, comma 1, d.lgs. 626/1994, ora articolo 29, comma 1, e 55, comma 3, d.lgs. 81/2008..
2. Ha presentato ricorso l’imputato adducendo erronea applicazione di legge penale: nella

3000 a € 9000; il reato avrebbe quindi potuto anche essere estinto mediante oblazione,
possibilità illegittimamente negata all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Rileva il ricorrente che la contravvenzione a lui contestata, “prevista dall’art.4 co.II del d.lvo
626/94 e attualmente dall’art. 29 co.I del d.lvo 81/08, era nella vecchia disciplina punita ai
sensi dell’art. 89 co.I, che indicava le sanzioni per le contravvenzioni commesse dai datori di
lavoro ed i dirigenti, con la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o dell’ammenda da 1549 a 8131
euro”, mentre ora è prevista solo, con norma più favorevole e quindi applicabile al caso di
specie, l’ammenda da 3000 a 9000 euro. Di qui l’illegittima negazione dell’oblazione per
estinguere il reato.
In realtà, la contravvenzione è punita dall’articolo 55, comma 1, lettera a), d.lgs. 81/2008,
che, appunto per violazione dell’articolo 29, comma 1, dello stesso testo normativo, prevede la
pena alternativa: l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2500 a 6400 euro. è invece il
terzo comma del citato articolo 55 a prevedere esclusivamente l’ammenda.
La norma realmente pertinente è stata correttamente applicata dalla corte territoriale, in
quanto il riferimento all’articolo 55, comma 3, d.lgs. 81/2008, presente in effetti nel capo
d’imputazione, integra un evidente errore materiale, considerato sia il contestuale, esatto

nuova disciplina per la suddetta contravvenzione è prevista solo ammenda nella misura da €

riferimento all’articolo 29, comma 1, d.lgs. 81/2008, sia l’indicazione della normativa
previgente: tali elementi escludono ogni detrimento del diritto di difesa, anche qualora si
potesse prescindere dal fatto che questo non può essere leso dall’indicazione erronea delle
norme se corretta (e ciò non è contestato) si configura la descrizione del fatto oggetto della
imputazione ((Cass. sez. III, 19 febbraio 2013 n. 22434; Cass. sez. VI, 16 settembre 2004-13
gennaio 2005 n. 437; S.U. 1 agosto 2000 n. 18).
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
(il che impedisce, non consentendo il formarsi di un valido rapporto processuale di
impugnazione, di valutare la presenza di eventuali cause di non punibilità ex articolo 129
c.p.p.: S.U. 22 novembre 2000 n. 32, De Luca; in particolare, l’estinzione del reato per
prescrizione è rilevabile d’ufficio a condizione che il ricorso sia idoneo a introdurre un nuovo

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grado di giudizio, cioè non risulti affetto da inammissibilità originaria come invece si è
verificato nel caso de quo: ex multis v. pure S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n.21,
Cresci; S.U. 3 novembre 1998 n. 11493, Verga; S.U. 22 giugno 2005 n. 23428, Bracale; Cass.
sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca), con conseguente condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000,
n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza

ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014

Il Consigliere Est sore

Il Presidente

“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il

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