Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 963 del 25/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 963 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARRERA FRANCO N. IL 28/09/1958
avverso la sentenza n. 1270/2013 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 27/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ‘1Q. ‘P- t. o eQQ.Q._
V

Udito, r la parte civile, l’Avv
it i difensor Avv.

Data Udienza: 25/11/2014

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando nei confronti dell’odierno
ricorrente BARRERA FRANCO, con sentenza del 27.02.2014, confermava la sentenza emessa, in data 16.04.2013, dal Tribunale di Cosenza, con condanna al
pagamento delle ulteriori spese processuali.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato Barrera Franco colpevole dei reati
previsti:
a) dall’art. 44 lett. b) DPR 380/01 per avere realizzato una tettoia lamellare

– 3,20 per una superficie di mq 27,90,
b) dagli artt. 93 e 95 DPR 380/01, per avere eseguito i lavori suddetti in zona sismica, senza darne comunicazione allo sportello unico per l’edilizia del comune,
c) dagli artt. 94 e 95 DPR 380/01, per avere eseguito, in zona sismica, i lavori suddetti, senza preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio tecnico regionale
competente,
Fatti accertati in Spezzano della Sila nel dicembre 2009.
L’imputato veniva condannato, con la concessione delle attenuanti generiche
e del vincolo della continuazione, alla pena di mesi 1 di arresto ed C 10.000,00 di
ammenda oltre al pagamento delle spese processuali, con ordine di demolizione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
del proprio difensore di ;fiducia, Barrera Franco, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto
dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
Il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe omesso ogni motivazione sul punto fondamentale dei motivi di appello, e cioè che apparirebbe “un assurdo giuridico” che nel caso di specie ci sia un abuso edilizio ex art. 44 lett. b)
Dpr. 380/01 e che tale condotta sia addebitabile al ricorrente.
Secondo la tesi proposta in ricorso, non sarebbe stata raggiunta la prova
certa del reato contestato e, anzi, dall’istruttoria testimoniale sarebbe emerso
che l’imputato avesse ottenuto autorizzazione in sanatoria e che eventualmente
vi sarebbero state solo delle difformità per le quali lo stesso Barrera aveva provveduto ad adeguare le prescrizioni all’autorizzazione.
Ancora, il ricorrente deduce la carenza dell’elemento soggettivo relativo alla
condotta contestato.,, Anche su tale punto il giudice di appello avrebbe omesso, a
suo dire, ogni motivazione.

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con copertura in lamiere e chiusure laterali i vetrata di m. 6,20 x 4,50 x h. 2,80

b. eccessività della pena comminata. Lamenta, in particolare, la mancata
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Chiede, pertanto, in via principale l’annullamento della sentenza impugnata,
con ogni consequenziale provvedimento di legge, in via subordinata
l’annullamento con rinvio ai fini della concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena.

1. I motivi sopra illustrati sono infondati e pertanto il proposto ricorso va
rigettato.

2. La motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e,
pertanto, immune dai denunciati vizi di legittimità, mentre i iproposti motivi di
ricorso sono generici.
La mancanza di specificità del motivo, peraltro, va valutata e ritenuta non
solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non
può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.,
alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2,
n. 29108 de/ 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del
15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv.
253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n.
34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004,
Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).
Siamo di fronte ad una doppia, conforme affermazione di responsabilità e,
a fronte dei motivi propostile (anche in appello caratterizzati da assoluta genericità), in primis si riporta a quanto motivato dal giudice di primo grado.
Sul punto va ricordato che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte
Suprema, in caso di doppia conforme affermazione di responsabilità, deve essere ritenuta pienamente ammissibile la motivazione della sentenza d’appello
per relationem

a quella della sentenza di primo grado, sempre che le

censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed
argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.
Il giudice di secondo grado, infatti, nell’effettuare il controllo in ordine alla
fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame,

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CONSIDERATO IN DIRITTO

sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano
ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo
grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un
risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento
per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell’appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di

saggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze
dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l’univoca giurisprudenza dì legittimità di questa Corte: per tutte sez. 2 n. 34891 del
16.05.2013, Vecchia, rv. 256096; conf. sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep.
12.4. 2012, Valerio, rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2.
1994, Albergamo ed altri, rv. 197250).
Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è
tenuto, inoltre, a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti
e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo
invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in
modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver
tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono
considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione
adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri rv.254107).
La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini,
se il giudice d’appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono rossatura”
dello schema difensivo dell’imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell’iter
argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali
motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate
dalla parte (così si era espressa sul punto sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep.
14.1.2003, Delvai, rv. 223061).
E’ stato anche sottolineato di recente da questa Corte che in tema di ricorso
in cassazione ai sensi dell’art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime
incongruenze argomentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione,
che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non
siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono
dar luogo all’annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della
motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati
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primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai pas-

dal contesto, ma è solo l’esame del complesso probatorio entro il quale ogni
elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la
decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai finì della
compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n.
9242 dell’8.2.2013, Reggio, rv. 254988).
Peraltro, nel caso in esame la Corte di Appello di Catanzaro non si è limitata
a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha evidenziato come l’imputato,
proprietario di un immobile situato all’interno del complesso denominato “Eden

lizzare una tettoia di lamiera, amovibile e limitata al periodo delle nevicate, previa autorizzazione condominiale. Ed invece i verbalizzanti avevano accertato che
lo stesso aveva costruito una tettoia fissa, realizzata con travi “imbullonate” al
terreno in maniera permanente, e che aveva chiuso la struttura con delle vetrate, in difformità da quanto autorizzato e con realizzazione di nuova volumetria.
Si trattava, insomma, di opere che -come correttamente rileva il provvedimento impugnato – necessitavano del preventivo rilascio del permesso di costruire, oltre agli altri adempimenti derivanti dal fatto che l’intervento edilizio era
stato realizzato in zona sismica.
Dunque, l’autorizzazione comunale che nuovamente si invoca in questa
sede – come già aveva logicamente evidenziato il giudice di primo grado- non
poteva sanare alcunchè in quanto rilasciata per un’opera diversa, che doveva essere caratterizzata dalla temporaneità e dalla facile amovibilità.

3. Infondato è anche il motivo di ricorso sub. b.
Quanto all’eccessività della pena, va ricordato che per giurisprudenza
costante di questa Suprema Corte, infatti, la determinazione della pena tra il
minimo ed il massimo edittale rientra, infatti, tra i poteri discrezionali del giudice
di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media
e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia
limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono
impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294,
Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell’8.5.2013, Taurasi e altro, rv.
256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153).
Già in precedenza si era, peraltro, rilevato come la specifica e dettagliata
motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle
diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di
gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti
essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come
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Park”, aveva ottenuto dal Comune di Spezzano della Sila l’autorizzazione a rea-

pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n.
36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
Nel caso di specie, dunque, l’onere di una motivazione più puntuale si
sarebbe dovuto avere in relazione ad una pena superiore al “medio edittale” che,
per il reato di cui all’art. 44 lett. b Dpr. 380/01 (punito con l’arresto fino a due
anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro) è fissato ad anni uno di arresto ed
euro 28.404,50 di ammenda.
Essendo nel caso in esame il giudice del merito partito da una pena base di

l’operato richiamo alli art 133 cod. pen.
Quanto al riproposto motivo circa la mancata sospensione condizionale
della pena, va evidenziato che il motivo di appello sul punto era stato assolutamente generico.
Come si evince, infatti, a pag. 4 dell’atto di appello datato 28.5.2013 a
firma dell’Avv. Franco Barrera, nell’ambito del quarto motivo di gravame, rubricato “in ogni caso sulla pena”, alla fine, si legge “…nella denegata ipotesi che venisse ritenuta la penale responsabilità dell’imputato, pertanto, si confida quantomeno in una revisione della pena con la concessione della sospensione condizionale”. Nulla si diceva di più, e, in particolare, non si evidenziavano in alcun
modo quali avrebbero dovuto essere gli elementi che il giudice dì secondo grado
avrebbe dovuto meglio valutare ai fini della concessione del chiesto beneficio.
La genericità del rilievo, pertanto, ad avviso del Collegio, esimeva la Corte
di appello dal motivare sul punto.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta

il

ricorso

e

condanna

il

ricorrente

al

pagamento

processuali.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2014
Il Co

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delle spese

mesi 1 di arresto ed euro 10.000 di ammenda, assolutamente sufficiente è

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