Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 963 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 963 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
GASTALDI Maria Rita, nata a Iglesias il 22/6/1953
avverso l’ordinanza del 24/5/2013 del Tribunale di Roma, quale giudice del
riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice
delle indagini preliminari del Tribunale di Roma il 21/3/2013 in relazione ai reati
ex art.44, lett.c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, ex art.181 del digs. 22
gennaio 2004, n.42 ed ex artt.54 e 1161 del Cod. Navig., accertati il 18/9/2012
in località Castelporziano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per la ricorrente l’avv. Carlo Abbate, che ha concluso chiedendo accogliersi
il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24/5/2013 il Tribunale di Roma ha confermato il
decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Roma il 21/3/2013 in relazione ai reati ex art.44, lett.c) del d.P.R. 6

Data Udienza: 03/12/2013

giugno 2001, n.380, ex art.181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 ed ex artt.54 e
1161 del Cod. Navig., accertati il 18/9/2012 in località Castelporziano.
Premesso che la ricorrente gestisce uno stabilimento balneare in località
Castelporziano in forza di trasferimento della titolarità da parte dell’ente
comunale, la motivazione dell’ordinanza evidenzia come il contenuto della
relazione tecnica depositata dal Pubblico ministero non lasci dubbi circa
l’esistenza del “fumus” dei reati citati. E infatti, in estrema sintesi : a) non solo le
opere originarie che insistono in area demaniale, per quanto risalenti, non sono

nessuna autorizzazione è stata richiesta e rilasciata con riferimento al vincolo di
inedificabilità discendete dalla legge n.431 del 1985 e con riferimento alla
sopravvenuta esigenza di intervento del direttore della Circoscrizione doganale;
b) successivamente al 1989 le opere originarie sono state progressivamente
incrementate, portando la superficie demaniale occupata dagli originari mq.65 a
mq.305 e quindi a mq.615; c) l’autorizzazione postuma rilasciata dalla direzione
doganale nel 2005 per mq. 382, successiva agli accertamenti eseguiti dalla
G.d.F. nel 2004 e alle relative contestazioni, non elide l’assenza delle
autorizzazioni demaniali e urbanistiche; d) il tutto senza considerare che ad oggi
la superficie occupata ammonta a mq.749; e) non risulta decisivo il fatto che
l’amministrazione comunale nell’anno 2002 abbia affidato all’indagata i servizi di
balneazione e tale elemento non esclude l’esistenza dell’elemento soggettivo del
reato, così come non lo esclude il fatto che in diverso procedimento il Giudice
delle indagini preliminari abbia escluso la compatibilità fra l’inerzia del Comune e
la consapevolezza dell’indagata in ordine alla violazione; f) infine, non può
ipotizzarsi l’esistenza di prescrizione dei reati, attesa la loro natura permanente;
g) sussiste il “periculum in mora” derivante dalla libera disponibilità dell’area in
favore dell’indagata.
2. Avverso tale decisione la sig.ra Gastaldi propone ricorso, in sintesi
lamentando:
a) Vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. ed errata
applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. per travisamento
delle risultanze istruttorie in ordine alla sussistenza delle opere, alla loro
riferibilità alla ricorrente, alla sussistenza di interventi di ampliamento
successivi alla sanatoria dell’anno 2004, con conseguente prescrizione dei
reati indicati ai capi A e B;
b)

Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. difettando
l’elemento soggettivo del reato, essendo evidente che la Convenzione
stipulata nell’anno 2002 ha ingenerato nei gestori dei chioschi e nella

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state oggetto di autorizzazione della Capitaneria di porto competente, ma

ricorrente la convinzione che l’occupazione dell’area fosse lecita, tanto più
che dopo il sopralluogo del 2003 l’autorità doganale ha rilasciato
un’autorizzazione postuma. Tale conclusione trova conferma nella sentenza
n.732 del 2007 (dep. 7/1/2008) con cui il Tribunale di Roma ha assolto
l’indagata dai reati contestati “perché il fatto non costituisce reato”, così che
si versa in ipotesi di nuova contestazione per il medesimo fatto, non
consentita;
c) Errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di

“periculum in mora”, posto che le nuove opere accertate in epoca successiva
al sopralluogo del 20/8/2012, oggetto di diverso sequestro preventivo che è
stato destinatario di istanza di riesame, sono opere mobili e funzionali
all’assistenza ai bagnanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva la Corte in via preliminare che la vicenda sottostante il
provvedimento di sequestro e l’ordinanza del Tribunale del riesame appare
oggettivamente complessa sul piano amministrativo. La presenza di soggetti
contrattuali “intermedi” fra l’ente comunale e i titolari del singolo stabilimento
balneare (soggetti intermedi che costituiscono parte degli accordi maturati nel
tempo e che interloquiscono con l’ente comunale anche quali esponenti di tutti i
gestori dei cinque stabilimenti presenti nell’area) certamente non semplifica la
valutazione della vicenda e pone in evidenza come i titolari degli stabilimenti non
abbiano agito senza relazionarsi con le autorità competenti. Tale situazione di
fatto impone all’autorità giudiziaria di procedere con attenzione alla valutazione
dei profili di ricorso, dovendosi verificare se la condotta degli enti e degli
amministratori abbia avuto ricadute rilevanti sull’elemento soggettivo dei
soggetti privati.
2. Ciò premesso, la Corte ritiene che il primo motivo debba essere
giudicato inammissibile. L’istanza di riesame e il ricorso hanno prospettato
all’autorità giudiziaria questioni di fatto attinenti la datazione, la natura e la
consistenza delle opere realizzate. Si tratta di questioni che correttamente sono
state sottoposte al Tribunale, ma che non possono formare oggetto di esame da
parte del giudice di legittimità, salvo sussistano radicali vizi motivazionali. Infatti,
l’art.325 cod. proc. pen. è inequivoco nel limitare il controllo di questa Corte in
materia di cautela reale ai soli errori nell’applicazione della legge e
nell’escludere, per adverso, il controllo sulle questioni di fatto che sono riservate
al giudice del riesame. In sostanza, il giudice di legittimità può sindacare la

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motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento al

motivazione solo in presenza di palesi vizi logici o di vizi interpretativi della
legge. Una tale condizione non si presenta nel caso in esame. L’ordinanza del
Tribunale risulta motivata in modo dettagliato e puntuale, ricostruendo le
progressive modificazioni conosciute dall’impianto di balneazione gestito dalla
ricorrente e i provvedimenti amministrativi assunti nel tempo, giungendo ad
affermare che l’attuale superficie utile occupata, accertata in sede di ultimo
accesso, ammonta a 749 metri quadri, è maggiore di quella rilevata in occasione
dei precedenti controlli ed è per una parte priva di provvedimenti legittimanti

occupazione non risultano mai corrisposti i canoni concessori. Inoltre, le opere
così edificate sono prive delle autorizzazioni previste per un’area soggetta a
vincolo paesaggistico.
3. Rileva così la Corte che, ferme restando le più articolate valutazioni che
dovranno essere operate con riferimento agli accordi intercorsi fra la ricorrente e
l’ente comunale, il Tribunale ha offerto motivazione non censurabile circa
l’assenza di autorizzazione paesaggistica e di provvedimenti concessori per
l’occupazione di suolo demaniale con riguardo a una parte almeno delle opere
presenti alla data dell’ultimo accesso.
4. Detta situazione di fatto rende allo stato non decisiva la circostanza che
le autorità doganali abbiano rilasciato nell’anno 2005 una autorizzazione
“postuma” e che una decisione giudiziale risalente all’anno 2008 abbia prosciolto
la ricorrente, posto che tali provvedimenti non possono legittimare la successiva
realizzazione di opere diverse e maggiori quanto a estensione. Il secondo motivo
va dunque rigettato perché non fondato.
5. Anche il terzo motivo appare alla Corte inammissibile, risolvendosi nella
proposizione di questioni di fatto che presuppongono la valutazione delle
caratteristiche delle nuove opere, questioni dunque non compatibili con il giudizio
di legittimità.
6.

Ritiene conclusivamente la Corte che il contenzioso in atto fra la

ricorrente e l’ente comunale non sia privo di rilevanza ai fini della ricostruzione
dei fatti e dell’elemento soggettivo, così che l’eventuale definizione dei termini di
esercizio dell’impianto balneare potranno condurre alla regolarizzazione della
posizione amministrativa; tuttavia, allo stato degli atti, emerge una realtà che
non risulta conforme alla disciplina paesaggistica e demaniale e che il Tribunale
ha correttamente valutato.

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l’occupazione dell’area demaniale; aggiunge il Tribunale che a fronte di detta

7. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere
respinto e la ricorrente condannata, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento
delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 3/12/2013

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