Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9629 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9629 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALBANESE SALVATORE N. IL 28/05/1966
avverso la sentenza n. 1608/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
25/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -1R.z. Q-c_o
che ha concluso per
4\(‘-:
4.;

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 30/01/2014

20836/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 giugno 2012 la Corte d’appello di Firenze, a seguito di appello
proposto da Albanese Salvatore avverso sentenza del 21 novembre 2010 con cui il Tribunale di
Pistoia lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione e € 400 di multa per il reato di
cui agli articoli 81 cpv. c.p. e 2, comma 1 bis,I. 683/1983 (per avere omesso di versare all’Inps
le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei suoi dipendenti nei periodi
da maggio a dicembre 2003 e da giugno a luglio 2005), in parziale riforma, dichiarava non

confermando nel resto e riducendo la pena per i residui reati a quattro mesi di reclusione e €
200 di multa.
2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo quattro motivi. Il primo motivo denuncia
nullità del giudizio di primo e secondo grado perché “il ricorrente non è stato mai ritualmente
citato”; il secondo afferma che tutti i reati sono prescritti e lo erano fin da prima del giudizio di
primo grado; il terzo adduce che il reato non sussiste perché in quel periodo, per crisi
economica generale, l’imputato non ha neanche pagato gli stipendi; il quarto lamenta la
mancata concessione delle attenuanti generiche e del danno economico di speciale tenuità
senza motivazione adeguata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Tutti i motivi addotti dal ricorrente sono conformati in modo estremamente generico,
riducendosi, praticamente, ad una enunciazione senza contenuto. Non spiega, infatti, il
ricorrente quali sarebbero stati pretesi vizi delle notifiche per il giudizio di primo e per il
giudizio di secondo grado, sulla base di quali dati fattuali si dovrebbero intendere prescritti i
reati addebitatai all’imputato “al momento della celebrazione del giudizio di primo grado”, in
quali termini ammissibili propone il puro asserto fattuale che, “travolto dalla crisi economica
generale” l’imputato non avrebbe neppure pagato gli stipendi e infine per quale motivo non

doversi procedere per maturata prescrizione in ordine ai reati commessi fino al dicembre 2003,

adeguatamente confutato dai giudici di merito non siano state concesse le attenuanti richieste.
Meramente ad abundantiam, pertanto, si osserva che la corte territoriale ha esaminato e
adeguatamente motivato sia l’aspetto della notifica, sia l’asserito mancato pagamento degli
stipendi, sia la maturazione della prescrizione (che infatti ha dichiarato essere avvenuta per
alcuni reati, conseguentemente rideterminando la pena)
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
(il che impedisce, non consentendo il formarsi di un valido rapporto processuale di
impugnazione, di valutare la presenza di eventuali cause di non punibilità ex articolo 129
c.p.p.: S.U. 22 novembre 2000 n. 32, De Luca; in particolare, l’estinzione del reato per
prescrizione è rilevabile d’ufficio a condizione che il ricorso sia idoneo a introdurre un nuovo

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grado di giudizio, cioè non risulti affetto da inammissibilità originaria come invece si è
verificato nel caso de quo: ex multis v. pure S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n.21,
Cresci; S.U. 3 novembre 1998 n. 11493, Verga; S.U. 22 giugno 2005 n. 23428, Bracale; Cass.
sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca), con conseguente condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000,
n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza

ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il

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