Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9627 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9627 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

Data Udienza: 30/01/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AMBROSIO SALVATORE N. IL 16/01/1940
avverso la sentenza n. 714/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
28/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Don.
S22 cs1:3\-\,c,
che ha concluso per

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Q”.

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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1.,( eAsZi9

Con” C..P-4–.42.

19776/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 novembre 2012 la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello
proposto da D’Ambrosio Salvatore avverso sentenza del 17 gennaio 2012 con cui il Tribunale di
Lecce lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione per il reato di cui all’articolo 10
bis d.lgs. 74/2000 per aver omesso, quale legale rappresentante di una S.p.A., di versare
entro termine previsto per la presentazione da dichiarazione annuale del sostituto d’imposta le
ritenute alla fonte relative alle retribuzioni dei dipendenti risultanti dalla dichiarazione modello

2. Hanno presentato ricorso – depositato il 14 marzo 2013 – l’imputato e il difensore
adducendo violazione del principio di irretroattività delle norme penali di cui all’articolo 25,
secondo comma, Cost. e 2, secondo comma, c.p., dei principi sul concorso di disposizioni
sanzionatorie, del ne bis in idem sostanziale e del principio di colpevolezza di cui all’articolo 27
Cost., con vizio motivazionale correlato, denunciando altresì interpretazione dell’articolo 10 bis
d.lgs. 74/2000 non costituzionalmente orientata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Deve anzitutto rilevarsi che, nel caso in esame, il reato contestato risulta essersi
prescritto successivamente alla sentenza d’appello, cioè il 30 marzo 2013.
Per procedere all’applicazione dell’articolo 129, comma 1,c.p.p., peraltro, occorre tener
conto della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla
dichiarazione di prescrizione (anche d’ufficio) solo il ricorso idoneo a instaurare un nuovo grado
di giudizio, vale a dire non affetto da inammissibilità originaria (ex multis S.U. 11 novembre
1994-11 febbraio 1995 n.21, Cresci; S.U. 3 novembre 1998 n. 11493, Verga; S.U. 22 giugno
2005 n. 23428, Bracale; Cass. sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca).
Nel caso di specie, non si prospettano profili di inammissibilità per quanto concerne le
questioni di rito stricto sensu attinenti alla proposizione del ricorso. In termini poi di
valutazione della sussistenza o meno di manifesta infondatezza come vizio diretto dei motivi
che inibisce l’instaurazione effettiva di un grado di giudizio ulteriore, non può darsi atto del
fatto che, quando il ricorso fu depositato (come si è visto, il 14 marzo 2013), il nucleo del suo
unico motivo non era definibile come manifestamente infondato, poiché la questione della
pretesa violazione del principio di irretroattività in caso di applicazione dell’articolo10 bis d.lgs.
74/2000 per condotte attinenti al periodo di imposta 2004 era oggetto di un contrasto anche
nell’ambito della giurisprudenza di legittimità: contrasto che è stato risolto da S.U. 28 marzo
2013, Favellato, e dunque con una pronuncia posteriore al deposito del ricorso.

770 dell’anno di imposta 2004 complessivamente per C 401.449.

Poiché, allora, il motivo non risulta manifestamente infondato, ciò conduce, essendosi
instaurato validamente il presente grado giurisdizionale e assorbito ogni altro motivo, non
emergendo dagli atti elementi che possono giustificare l’applicazione dell’articolo 129, comma
2, c.p.p., alla dichiarazione della estinzione del reato per maturata prescrizione, con
conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essersi il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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