Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9624 del 30/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9624 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’ALBA ANTONIO N. IL 01/01/1966
avverso la sentenza n. 322/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
19/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ?c, QA`csi..rho
che ha concluso per

e’

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

co-,pc)

Data Udienza: 30/01/2014

2440/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 ottobre 2012 la Corte d’appello di Lecce ha respinto l’appello
proposto da D’Alba Antonio avverso sentenza del 20 febbraio 2011 con cui il Tribunale di
Lecce, sezione distaccata di Maglie, lo aveva condannato alla pena di due mesi di arresto e €
31.000 di ammenda per il reato di cui all’articolo 44, primo comma, lettera c), d.p.r. 380/2001
per avere costruito, senza permesso di costruire, in zona sotto vincolo paesaggistico, un locale
di 40 metri quadri annesso all’abitazione, un recinto per cavalli in muratura sino a metri 0,75

copertura di legno di 10 metri quadri.
2. Ha presentato ricorso il difensore adducendo due motivi. Il primo denuncia violazione
degli articoli 3, lettere a) e b), 6, 10, comma 1, lettera c), e 22 d.p.r. 380/2001 con correlato
vizio motivazionale. Il ricorrente, illustrando la natura e l’epoca dei manufatti, ne deduce
l’insussistenza del reato contestato, essendo stata bensì svolta una manutenzione straordinaria
ex articolo 6, comma 2, lettera a), d.p.r. 380/2001, o tutt’al più una ristrutturazione edilizia ex
articolo 22, comma 3, lettera a), d.p.r. 380/2001, per cui è sufficiente la D.I.A., la corte
territoriale non avendo motivato sul regime autorizzatorio. Il secondo motivo denuncia
violazione dell’articolo 157 c.p. e vizio motivazionale per essere maturata la prescrizione del
reato, perché le opere risalgono al 2007, essendo ben anteriori all’accertamento effettuato con
sopralluogo dell’Il dicembre 2007.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, pur rubricato come violazione di legge e vizio motivazionale, patisce in
realtà un contenuto puramente fattuale, poiché rappresenta una ricostruzione alternativa
rispetto a quella adottata dal giudice di merito delle caratteristiche dei manufatti in questione,
sulla base di tale ricostruzione pervenendo alla loro qualifica di manutenzione straordinaria o
ristrutturazione edilizia. Così come conformato, pertanto, il motivo mira ad ottenere una

con sovrastanti paletti in legno e un manufatto in muratura, retrostante, in terreno altrui, con

cognizione di merito ulteriore, in questa sede preclusa. D’altronde, riguardo alle caratteristiche
delle opere costruite dall’imputato, la corte territoriale ha svolto una motivazione ampia e
puntuale proprio per escludere l’applicabilità della D.I.A., richiamando specificamente gli esiti
delle varie fonti probatorie documentali e testimoniali (motivazione, pagine 3-9) e raffrontando
con cura anche le deposizioni dei testi della difesa in rapporto con il residuo compendio
probatorio per concluderne la mancata emersione di alcun elemento di opposto tenore e quindi
la fondatezza dell’imputazione posta a carico dell’attuale ricorrente.
Il secondo motivo presenta le stesse connotazioni, in quanto l’asserto giuridico che il reato si
è estinto per prescrizione si fonda sul dato che “gli interventi edilizi sono stati realizzati in

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epoca di gran lunga antecedenti al 15 gennaio 2008”, vale a dire su un asserto puramente

fattuale, che infatti viene corroborato con una apposita versione degli esiti probatori – con
particolare riguardo ai rilievi fotografici eseguiti durante il sopralluogo del 11 dicembre 2007 e
alla deposizione testimoniale del geometra Montinaro – la cui fondatezza (come nel caso del
motivo precedente) esigerebbe una verifica di merito preclusa al giudice di legittimità.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
(il che impedisce, non consentendo il formarsi di un valido rapporto processuale di
impugnazione, di valutare la presenza di eventuali cause di non punibilità ex articolo 129

prescrizione è rilevabile d’ufficio a condizione che il ricorso sia idoneo a introdurre un nuovo
grado di giudizio, cioè non risulti affetto da inammissibilità originaria come invece si è
verificato nel caso de quo: ex multis v. pure S.U. 11 novembre 1994-11 febbraio 1995 n.21,
Cresci; S.U. 3 novembre 1998 n. 11493, Verga; S.U. 22 giugno 2005 n. 23428, Bracale; Cass.
sez. III, 10 novembre 2009 n. 42839, Imperato Franca), con conseguente condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000,
n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza
“versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il
ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di €1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 2014

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

c.p.p.: S.U. 22 novembre 2000 n. 32, De Luca; in particolare, l’estinzione del reato per

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