Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9622 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9622 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sui ricorsi proposti :
dal P.G. presso la Corte d’appello di Napoli e da Ben
Othmen Hichem, n. a Tunisi il 16/02/1985,
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data
30/01/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
dell’imputato e per la rettifica della sentenza inserendovi l’ordine di espulsione
dallo Stato;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto nei confronti di Ben
Othmen Hichem l’applicazione della pena di anni tre e mesi quattro di reclusione
ed euro 6.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 73, comma 5.

Data Udienza: 28/01/2014

2. Ha proposto anzitutto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’appello
di Napoli che lamenta inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 73 e
86 del d.P.R. n. 309 del 1990 per non avere il giudice ordinato l’espulsione
dell’imputato straniero nonostante tale misura di sicurezza debba conseguire, in
virtù dell’art. 36 del d.P.R. cit., alla sentenza di applicazione di pena superiore a
due anni per il reato di cui all’art. 73 cit..

avviso di deposito della sentenza, da ciò derivando nullità della stessa per
violazione degli artt. 583 e 593 c.p.p.; in tal senso ha insistito anche la Difesa
con memoria presentata in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il ricorso dell’imputato (non potendo in ogni caso considerarsi, per

inosservanza della disposizione dell’art. 611, comma 1, c.p.p., la memoria solo
odiernamente presentata) è manifestamente infondato : risulta invero dal
verbale in atti dell’udienza nel corso del quale venne formulata la richiesta di
applicazione della pena che l’imputato, detenuto agli arresti domiciliari, era
presente, e dalla sentenza impugnata che la motivazione venne stesa
contestualmente, conseguentemente non essendo dovuto l’avviso di deposito
della sentenza stessa. L’inammissibilità del ricorso, di per sé impeditiva della
corretta instaurazione del rapporto processuale, preclude peraltro ogni eventuale
possibilità di applicare la legge penale più favorevole eventualmente
conseguente alla riduzione dei massimi edittali (da sei a cinque anni) della pena
della reclusione prevista per la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9
ottobre 1990 n. 309, ad opera dell’art. 2 del d.l. 23/12/2013, n. 146 (cfr. per
analoga conclusione, con riferimento alla disciplina a suo tempo introdotta, in
relazione all’art. 73, comma 1, cit., dal di. n. 272 del 2005, conv. in I. n. 49 del
2006, tra le tante, Sez. 4, n. 26351 del 03/02/2009, Flamia e altro, Rv.
244795).
Alla inammissibilità deve seguire la condanna alle spese e al pagamento della
somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.

4. Il ricorso del P.G. è fondato.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare (tra le altre, Sez. 4, n. 42841 del
2/10/2008, P.G. in proc. Jara Salazar, Rv. 241333; Sez. 6, n. 34438 del
2

Ha proposto altresì ricorso l’ imputato personalmente lamentando il mancato

12/06/2006, Mahoubi e altro, Rv. 235063) che l’espulsione dello straniero dal
territorio dello Stato a pena espiata, prevista in ordine al reato di spaccio di
sostanze stupefacenti dal d.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, comma 1, può essere
applicata con la sentenza di patteggiamento “allargato”, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., comma 1, (novellato L. n. 134 del 2003, ex art. 1) e art. 445, comma 1,
c.p.p., quando la pena irrogata superi, come nella specie, i due anni di pena

caso, il giudice di merito deve effettuare, in virtù della statuizione contenuta
nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, l’accertamento della
sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero.
Si impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla
mancata applicazione della misura di sicurezza della espulsione del Jara Salazar
con rinvio sul punto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che procederà a
nuovo esame tenendo conto dei principi di cui sopra.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso dell’imputato che condanna al pagamento delle
spese processuali e al pagamento della somma di euro 1.500,00 in favore della
cassa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa
applicazione della misura di sicurezza della espulsione dell’imputato dallo Stato a
pena espiata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2014

est.

Il Pr

ente

detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria; si è precisato, altresì, che in tal

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