Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 962 del 25/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 962 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCOLERI SALVATORE N. IL 29/09/1957
IERACE CARMELO N. IL 13/02/1963
avverso la sentenza n. 852/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 21/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 50,,,,h2_
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che ha concluso per -2′ efla/rr~”i hil’e&ke
,

Udito r la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 25/11/2014

RITENUTO IN FATTO
1.

La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando nei confronti degli odierni

ricorrenti SCOLERI SALVATORE e IERACE CARMELO, con sentenza del
21.11.2013, confermava la sentenza emessa, in data 15.5.2012, dal Tribunale di
Catanzaro, con condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato Scoleri Salvatore e Ierace Carmelo colpevoli dei reati previsti dagli artt. 110 cod. pen e 44 lett. b) DPR 380/01
per avere, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di esecutore materiale

giudicataria della gara inerente l’utilizzazione del lotto boschivo “Piante Alto Fusto di Fametto”) realizzato all’interno del suddetto lotto boschivo, in assenza del
prescritto titolo abilitativo e mediante l’utilizzo di mezzi meccanici, due “piste” in
terra battuta aventi lunghezza di m.100 circa e larghezza di m.3,50/4,00 e agli
artt. 110 cod. pen. e dagli artt. 142, 146 e 181 D.L.vo 42/04, per avere in concorso tra loro, nella qualità di cui sopra, realizzato le stesse opere in zona di interesse paesaggistico, sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale e idrogeologico (R.D.L. n.3267/231) in assenza delle prescritte autorizzazioni; fatti accertati in Santa Caterina sullo Ionio – Loc. S. Maria in data 11.06.2008.
Gli imputati venivano condannati, con la concessione delle attenuanti generiche e il riconoscimento del vincolo della continuazione, alla pena di mesi 3 di
arresto ed € 13.000,00 di ammenda cadauno, con pena sospesa e non menzione
per entrambi; veniva disposto il dissequestro dell’area, con condanna in solido
alle spese processuali.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a
mezzo del proprio difensore di fiducia, Scoleri Salvatore e Ierace Carmelo, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. annullamento della sentenza ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 157 c.p..
I ricorrenti deducono che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto
non essersi maturata la prescrizione del reato, in quanto in primo grado vi erano
state sospensioni per le intervenute istanze di impedimento della difesa.
Il giudizio risulterebbe erroneo per il limite massimo di 60 giorni consentito
in ordine alla sospensione e per la mancata enunciazione di sospensione dei termini da parte del giudice investito dall’invocato impedimento.
b. nullità della sentenza ex art. 606 lett b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 149 D. L.vo n.42/2004 e 192 cod. proc. pen., contraddittorietà e carenza di motivazione.

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(Scoleri) e di legale rappresentante della ditta boschiva Ierace Carmelo sas (ag-

I ricorrenti deducono che i dati dibattimentali non potevano ritenersi sufficienti per stabilire se e in quali termini l’intervento fosse stato opera degli stessi
ricorrenti e, soprattutto, se ciò che veniva cristallizzato anche fotograficamente
determinasse un “abuso” delle attività di appalto.
Lamentano, quindi, la carenza dell’attività istruttoria e che non vi sarebbe
prova dell’avvenuta violazione.
La sentenza impugnata avrebbe dato per scontato – secondo la tesi proposta in ricorso- l’avvenuto stravolgimento dell’uniformità del bosco con il taglio di

zare il taglio manutentivo affidatogli dal Comune. Inoltre, apparirebbe chiara
l’insufficienza della testimonianza dei verbalizzanti, peraltro palesemente frammentaria.
I ricorrenti osservano, ancora, come l’utilità funzionale delle specificate strade sterrate alle attività manutentive richieste dal Comune, e il loro non avere carattere permanente, avrebbe dovuto escludere la punibilità.
Ci si lamenta, infine, che la motivazione dell’impugnato provvedimento sia
apodittica e contraddittoria, laddove concluderebbe per lo stravolgimento dello
stato dei luoghi e per la responsabilità dei ricorrenti senza indicarne le ragioni.

c. nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione dell’art. 133 cod. pen., contraddittorietà e carenza
di motivazione.
I ricorrenti lamentano l’eccessiva severità nella determinazione del trattamento sanzionatorio, ingiustificatamente discostante dai minimi edittali.
La valutazione delle pena irrogata non terrebbe conto di quegli elementi,
come la biografia penale degli imputati Scoleri e leraci.

Chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con le statuizioni consequenziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tutti i motivi sopra illustrati sono manifestamente infondati e pertanto
il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Quanto al primo motivo, rileva il Collegio che effettivamente sussiste
un contrasto di giurisprudenza ed è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa
Corte, con udienza fissata per il 18.12.2014, la risoluzione del quesito se, ai fini
della sospensione del corso della prescrizione del reato, il contemporaneo impegno professionale del difensore in altro procedimento integri un caso di “impedimento”, con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di ses-

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ceppaie ai margini delle piste da parte della ditta che aveva il compito di realiz-

santa giorni dalla sua cessazione, o, invece, di “richiesta”, con conseguente blocco del termine per l’intero periodo del rinvio fino alla data della nuova udienza.
In materia, infatti, vi sono state pronunce che hanno affermato che
l’impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, sebbene
tutelato dall’ordinamento con il diritto al rinvio dell’udienza, non costituisce
un’ipotesi d’impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva e non dà
luogo pertanto ad un caso in cui trovano applicazione i limiti di durata della
sospensione del corso della prescrizione previsti dall’art. 159, comma primo, n.

(così, ex plurimis, sez. 2, n. 17344 del 29.3.2011, Ciarlante, rv. 250076; conf.
sez. 1, n. 44609 del 17.10.2008, Errante, rv. 242042).
E invece, altre, in senso contrario, hanno opinato nel senso che
l’impedimento del difensore per contemporaneo impegno professionale, tutelato
dall’ordinamento con il diritto al rinvio dell’udienza, costituisce un’ipotesi
d’impossibilità assoluta a partecipare all’attività difensiva, di talché l’udienza non
può essere rinviata oltre il sessantesimo giorno e, ove ciò avvenga, la
sospensione della prescrizione non può comunque avere durata maggiore,
dovendosi applicare la disposizione di cui all’art. 159, comma primo, n. 3, cod.
pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (così sez. 4,
n. 10926 del 18.12.2013 dep. 6.3.2014, La China, rv. 258618; conf. sez. 3, n.
37171 del 7.5.2014, Di Mauro, rv. 260106)
Nel caso che ci occupa, tuttavia, la risoluzione del contrasto appare ininfluente ai fini del decidere.
Ed invero, occorre considerare che, anche a voler prendere in considerazione l’interpretazione del dato normativo più favorevole all’imputato (nel senso
di ritenere che vadano computati in caso di rinvio per concomitante impegno
professionale del difensore solo 60 giorni di sospensione della prescrizione) nel
presente processo c’è un periodo di almeno 420 giorni di sospensione della prescrizione.
Ciò in quanto, nel corso del processo di primo grado, sono state rinviate
per concomitante impegno professionale del difensore 6 udienze (20.10.2009,
2.2.2010, 4.5.2010, 12.10.2010, 12.7.2011, 4.10.2011) e vi è stato poi un rinvio (il 7.2.2012) richiesto dal difensore quale termine a difesa.
Poiché la data di consumazione dei reati è 1’11.6.2008, tenuto conto del
termine quinquennale massimo di prescrizione poiché si tratta di contravvenzioni
e sommato il sopraindicato periodo di sospensione, il termine massimo di prescrizione va fissato all’11.6.2014, quindi successivamente alla data (21.11.2013)
in cui vi è stata la sentenza di secondo grado.

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3, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della L. 5 dicembre 2005, n. 251.

Né può porsi in questa sede la questione della deeclaratoria della
prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della
manifesta infondatezza del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che
l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza
dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e
preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità
a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000,

successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., 2
marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n.
19601, Niccoli, rv. 239400; in ultimo Cass. pen. Sez. 2, n. 28848 dell’8.5.2013,
rv. 256463).

3. Manifestamente infondati sono anche i motivi di ricorso sopra indicati
sub b. e sub c.
Il ricorrente, infatti, non senza evocare in larga misura censure in fatto
non proponibili in questa sede, si è nella sostanza limitato a riprodurre, per sua
stessa ammissione, le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici
puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.
E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema
Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato
su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua
genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità
della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo
non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez.
4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo
Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945;
sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del
22.2.2002, Palma, rv. 221693).

n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato era maturata

Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità
delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore
logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, caríolo e altri, rv.
260608).
La sentenza impugnata è logicamente e congruamente motivata.

La prova dell’avvenuto disboscamento è fondata -come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato- sia sulle dichiarazioni testimoniali, che
affermano che i lavori erano in corso, sia dalla documentazione fotografica e
dall’ortofoto.
Si ricorda in motivazione che la riconducibilità agli imputati della realizzazione delle due piste risulta pienamente provata da quanto accertato dagli operanti, che hanno concordemente riferito di essere intervenuti sul posto a seguito
della segnalazione dei direttori dei lavori, che avevano appunto rilevato la realizzazione abusiva delle opere da parte degli imputati.
Nessuno dei due operanti, inoltre, nel corso dell’escussione testimoniale ricordano ancora i giudici del gravame del merito- ha riferito che le piste fossero
preesistenti all’assegnazione del lotto boschivo alla ditta dello lerace, precisando
che al momento dei loro intervento, i lavori appaltati erano in corso (“la ditta boschiva stava tagliando”) e che il recente sradicamento di alcune ceppaie ai margini delle piste era perfettamente visibile, così come la modificazione del piano di
campagna (come si evince anche dalla documentazione fotografica acquisita al
processo).
Gli stessi testi hanno, altresì, precisato – si legge ancora in sentenza- che
la realizzazione ex novo delle piste era evincibile anche dal buco creato nelle
chiome del bosco mediante il taglio delle piante e la delineazione dei due tracciati, circostanza evincibile peraltro dall’ortofoto con la sovrapposizione dell’area interessata e delle piste in contestazione, pure acquisita. ai processo.

4. La Corte territoriale offre poi una motivazione corretta in diritto laddove reputa infondata la tesi difensiva dell’inquadrabilità degli interventi realizzati
nell’alveo normativo di cui all’art. 149 D.Lvo n. 42/2004, che esclude la necessità
dell’autorizzazione solo per le attività agro silvo-pastorali che non comportino
un’alterazione permanente dello stato dei luoghi e per i tagli colturali compiuti
per il miglioramento della flora tutelata.

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La Corte distrettuale ha analizzato tutti i motivi appello, oggi riproposti.

Nel caso di specie, invece, gli imputati, per realizzare il taglio manutentivo
affidato loro dai Comune, hanno effettuato il disboscamento abusivo stravolgendo l’uniformità del bosco e creando un evidente buco nella rete boschiva.
Sul punto la sentenza impugnata fa buon governo della giurisprudenza di
questa Corte, che richiama e che va qui riaffermata, secondo cui in tema di tutela dei beni paesaggistici configura la violazione dell’art. 181 D. Lvo n. 42/2004
la trasformazione di un preesistente sentiero mulattiera in strada sterrata, atteso
che tale trasformazione, idonea a consentire il passaggio di mezzi meccanici, da

immutazione stabile dello stato dei luoghi” (sez. 3, n. 3725 del 13.1.2005, Boscacci, :v. 230679).
E’ stato anche affermato, più specificamente, che in tema di tutela del
paesaggio, la asportazione totale del soprassuolo boschivo e la sua successiva
aratura configurano il reato di cui all’art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490
(ora sostituito dall’art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), atteso che solo la
eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività agrosilvo-pastorali consentite dall’art 152 del decreto n. 490 (ora art. 149 del decreto
n. 41 del 2004), e sempre che il taglio colturale venga compiuto per il
miglioramento del bosco (così questa sez. 3, n. 35689 dell’11.6.2004, Mele, rv.
229360). E, ancora, più dì recente, che in tema di tutela del paesaggio, questa
Corte di legittimità si è espressa nel senso che integra il reato di cui all’art. 181
D.Lgs. n. 42 del 2004 – che ha sostituito l’art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999 – il
livellamento di una strada comunale sterrata e lo sradicamento di 23 piante di
biancospino per realizzare un comodo accesso carrabile, effettuato senza
autorizzazione, in area sottoposta a vincolo paesaggistico (sez. 2, n. 9395 del
23.2.2012, Filizzola, rv. 252174). Ciò in base al principio, che va qui riaffermato,
che solo la eliminazione parziale delle piante può essere ricompresa tra le attività
agro-silvo-pastorali consentite dall’art. 149 del decreto n. 42 del 2004, e sempre
che il taglio colturale sia compiuto per il miglioramento della flora tutelata.

5. Manifestamente infondata è anche la doglianza che attiene alla quantificazione della pena irrogata
La pena irrogata, tenuto conto dell’entità dei lavori effettuati e del danno
apportato al lotto boschivo, risulta per la Corte territoriale equilibrata e conforme
ai parametri di cui all’art. 133 c.p.
Si tratta di una motivazione assolutamente congrua.
Ed invero, per giurisprudenza costante di questa Suprema Corte, la
determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri
discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia
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un lato non può essere ritenuta attività di manutenzione, dall’altro integra una

applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il
cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e
simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così sez. 4,
n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell’8.5.2013, Taurasí e
altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153).
Già in precedenza si era, peraltro, rilevato come la specifica e dettagliata
motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle
diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di

essere sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
le espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come
pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n.
36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
Nel caso di specie, dunque, l’onere di una motivazione più puntuale si
sarebbe dovuto avere in relazione ad una pena superiore al “medio edittale” che,
per il reato di cui all’art. 44 lett. b Dpr. 380/01 e per l’art. 181 Divo 42/2004
(puniti con l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro) è
fissato ad anni uno di arresto ed euro 28.404,50 di ammenda. Ma poiché nel
caso in esame il giudice del merito è partito da una pena base di mesi 3 di arresto ed euro 18.000 di ammenda, assolutamente sufficiente è l’operato richiamo
all’ad 133 cod. pen. nonché all’entità dei lavori effettuati e al danno apportato al
lotto boschivo.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso in Roma il 25 novembre 2014
Il

sigliere e ensore

Il Pre dnte

gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti

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