Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 962 del 07/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 962 Anno 2016
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– Tiganescu Vadim n. Ucraina il 19 aprile 1985
avverso l’ordinanza in data 9 giugno 2015 del Tribunale della Libertà di Milano
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Massimo Galli , che ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO
Tiganescu Vadim ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 9 giugno 2015
del Tribunale della Libertà di Milano, con la quale, è stato parzialmente accolto il ricorso
avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano in data 22 maggio 2015, emessa in
rinnovazione ex art. 27 cod. proc. pen., di quella pronunciata dal G.I.P. di Trieste in data 5
maggio 2015, con cui è stata applicata nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari, in
sostituzione di quella sella custodia cautelare in carcere, in ordine al reato di cui all’art. 648
cod. pen.
A sostegno dell’impugnazione il Tiganescu ha dedotto:
a) Omessa declaratoria di inefficacia dell’ordinanaza applicativa della misura per mancata
trasmissione della documentazione prodotta dalla difesa.
Il ricorrente lamenta che in data 4 giugno 2015 aveva presentato innanzi al G.I.P. di

ilano

richiesta di sostituzione della misura custodiale carceraria con quella degli arresti donniciliari ,
corredando l’istanza con la documentazione concernente la disponibilità di un soggetto terzo ad
accogliere il ricorrente presso la sua abitazione. Il ricorrente pur dando atto del parziale
accoglimento Okel ricorso da parte d el TDL lamenta la mancata trasmissione della

Data Udienza: 07/10/2015

documentazione da parte del GIP al TDL e chiede per questo fatto la declaratoria di nullità
dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha spiegato con coerenza logico-giuridica le ragioni in base alle quali
devono ritenersi sussistenti le esigenze cautelari in ordine al reato contestato. Infatti la figura
del Tiganescu e il suo ruolo nella vicenda sono stati inseriti all’interno di un quadro di elementi
probatori che hanno ricevuto un positivo vaglio procedimentale attraverso i riscontri dei

telefoniche. E il collegio ha indicato a tal fine poi, in ordine alla permanente necessità della
misura custodiale, non solo la circostanza della gravità del fatto e della personalità del
prevenuto, ma anche la concreta ed attuale pericolosità del Tiganescu, con la necessità della
applicazione però della misura degli arresti domiciliari, in modo analogo agli altri concorrenti
nel reato, e proprio nel domicilio già indicato al G.I.P. nella precedente istanza.
Appare evidente dunque come nessuna incidenza abbia avuto la dedotta omessa
trasmissione della documentazione cui fa riferimento il ricorrente, nella pronuncia del TDL, che
anzi, al contrario, ha dimostrato di essere perfettamente a conoscenza anche dei dettagli della
richiesta già avanzata di fronte al G.I.P.
La circostanza evidenzia l’assoluta infondatezza della dedotta nullità, peraltro
genericamente evocata senza l’indicazione della sua incidenza nel percorso logico giuridico
valutativo dell’organo giudicante.
3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., l’imputato deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro 1000,00
alla Cassa delle Ammende, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Ro7 ottobre 2015
Il CI ,
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Diotallevi

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Il Presidente
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sequestri effettuati in flagranza di reato dalla P.g. e dal contenuto delle intercettazioni

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