Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9619 del 17/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9619 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASA FILIPPO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMINE HASSEN N. IL 13/09/1962
avverso l’ordinanza n. 218/2014 TRIBUNALE di ALESSANDRIA, del
02/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

Data Udienza: 17/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica,
in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di rideterminazione della pena
avanzata da LAMINE Hassen a seguito della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 4-bis e
4-vicies ter del D.L. n. 272/2005 (sentenza C. Cost. n. 32/14) con riferimento alla sentenza
emessa in data 20.12.2013, irrevocabile il 18.2.2014, con la quale il Tribunale di Terni lo aveva

n. 309/90.
Osservava il giudice dell’esecuzione che la fattispecie oggetto di condanna non era stata
toccata dalla pronuncia di incostituzionalità; né poteva trovare applicazione il trattamento più
mite introdotto dall’art. 1 D.L. 23.12.2013, convertito con modificazioni nella L. 21.2.2014 n.
63, ostando il limite invalicabile del giudicato, siccome previsto dall’art. 2, comma 4, c.p..
2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’interessato, chiedendo “il giudizio
di legittimità costituzionale in via incidentale rideterminazione della pena ai sensi dell’art. 666673 c. p. p.”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si limita a trascrivere la parte iniziale della sentenza n. 32/2014 della Corte
costituzionale, concludendo con la poco perspicua richiesta sopra riportata.
Mancan/o del tutto i motivi tecnicamente intesi, di tal che l’impugnazione non può che
essere dichiarata inammissibile.
Va, in ogni caso, sottolineato che il giudice di Alessandria si è correttamente conformato
all’insegnamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di stupefacenti, le modifiche
apportate all’ art. 73, comma quinto, del D.P.R. 309 del 1990, dal

D.L. n. 146 del 2013,

convertito nella legge 21 febbraio 2014, e dal D.L. n. 36 del 2014, convertito dalla legge 16
maggio 2014 n. 79, in quanto introduttive di un regime sanzionatorio più favorevole, integrano
un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali, sicché, in ipotesi di sentenza di
condanna irrevocabile pronunciata anteriormente all’entrata in vigore delle stesse, non può
procedersi, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, c.p., alla rideterminazione della pena in sede
esecutiva (Sez. 1, n. 40317 del 13/7/2015, Testagrossa, Rv. 265129).
2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si
ritiene equo determinare nella somma di 1.000,00 euro.

P.Q.M.
2

condannato a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Pre5idente

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2015

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