Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9619 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9619 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Dalle Nogare Sergio, nato il 07/07/1941
Tosolini Pietro, nato 1’08/09/1932

avverso la sentenza dell’08/03/2013 della Corte di Appello di Trento.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Fraticelli che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Udito per la parte civile l’avv. //

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 17/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Trento, con sentenza emessa 1’08/03/2013,
confermava la sentenza del Tribunale di Trento, in data 20/07/2012, appellata
da Sergio Dalle Nogare e Pietro Tosolini (quali amministratori del Consorzio di
Bonifica e Sviluppo Trento Nord) imputati dei reati di cui agli artt. 257, comma
1, secondo periodo d.lgs. 152/2006; 256, comma 2, d.lgs. 152/2006; 137 d.lgs.
152/2006 [come contestati ai capi 1), 2), 3) della rubrica] e condannati alla

sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria di C 5.800,00 e così
complessivamente alla pena di C 15.800,00 di ammenda.
2. Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione
di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1. In particolare i ricorrenti, mediante articolate argomentazioni,
esponevano le seguenti principali censure:
a) il responsabile in concreto della gestione del “Consorzio di Bonifica e
Sviluppo Trento Nord” era Rino Albertini (persona ormai deceduta), con
conseguente esclusione della responsabilità penale degli attuali ricorrenti;
b) non ricorreva, quanto al reato di cui al capo 1) (art. 257, comma 1, d.lgs.
152/2006), l’obbligo della comunicazione alla P.A. competente, sia perché
trattavasi non di inquinamento concreto, ma di mero pericolo di inquinamento;
sia perché la P.A. era già a conoscenza dell’evento derivante dalla fuoriuscita di
acque sotterranee dalla barriera idraulica;
c) la decisione impugnata non era congruamente motivata quanto alla
sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati.
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. I giudici di merito, mediante un esame analitico, esaustivo ed immune
da errori di diritto, hanno accertato che Sergio Dalle Nogare e Pietro Tosolini,
quali amministratori della Società Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord,
ente gestore della barriera idraulica dell’area, c.d. “ex Carbochimica di via
Brennero e Trento – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti
“27
– avevano posto in essere le seguenti condotte illecite:
a) omettevano di effettuare la comunicazione di cui all’art. 242 d.lgs.
152/2006, necessaria ed obbligatoria, a seguito del mancato funzionamento della
2

pena complessiva di mesi cinque di arresto e di C 10.000,00 di ammenda; con

”barriera idraulica”, trattandosi di evento potenzialmente in grado di contaminare
il sito adiacente all’area della c.d. “Ex Carbochimica” [reato ex art. 257, comma
1 secondo periodo, d.lgs. 152/2006; capo 1) della rubrica];
b)abbandonavano o comunque depositavano in maniera incontrollata, nei
pressi dell’impianto di trattamento del Consorzio, circa 5 m.c. di rifiuti speciali
pericolosi provenienti dalle operazioni di sostituzione del filtro a sabbia; detti
rifiuti solidi erano provenienti dalle operazioni di bonifica dei terreni contenenti
sostanze pericolose (codice CER 19.13.01*); ossia materiali ecotossici (H14)

c)effettuavano o consentivano che si effettuassero scarichi in falda,
mediante rimessione di acque reflue provenienti dall’impianto di trattamento
posto a presidio della “barriera idraulica”; acque reflue che avevano una
concentrazione tossica superiore ai limiti previsti nelle tabelle allegate al predetto
decreto legislativo 152/2006; il tutto come analiticamente indicata nel capo 3) di
imputazione, attinente al reato di cui all’art. 137 d.lgs. 152/2006.

2.

Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente

ripetitive di quanto dedotto in sede di Appello, già esaminato e valutato
esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono, altresì infondate perché in
contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici del merito
(vedi sentenza 2° grado pagg. 10 – 19). Dette doglianze, peraltro, costituiscono
nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o
vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di
merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti
probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più
favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in
sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod.
proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv
207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del
06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n.
13648 del 14/04/2006, rv 233381].

3. Ad abundantiam si osserva:
3.1. L’assunto difensivo, secondo cui era soltanto l’amministratore Rino
Albertini ad occuparsi della gestione della “barriera idraulica” (persona deceduta
nelle more del procedimento) costituisce eccezione in punto di fatto. Detta
circostanza fattuale, comunque, non escludeva la responsabilità degli attuali
ricorrenti, che all’epoca dei fatti ricoprivano (unitamente all’Albertini) la carica di
amministratori del “Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord”, con pienezza
3

[reato ex art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006; capo 2) della rubrica];

di poteri; entrambi abilitati ad esercitarli disgiuntamente. Non essendovi stata
una delega formale nei confronti dell’amministratore Rino Albertini per la
gestione della “barriera idraulica”, consegue che anche gli altri due
amministratori, ossia gli attuali ricorrenti Sergio Dalle Nogare e Pietro Tosolini
erano responsabili della gestione delle attività e delle operazioni inerenti alla
predetta “barriera idraulica” (vedi sentenza 2° grado pagg. 10 – 11).
3.2. La circostanza che la PA fosse già a conoscenza della presenza di
sostanze inquinanti a valle della “barriera idraulica”, non eliminava l’obbligo, a

comunicazione – indirizzata agli organi preposti – delle misure di prevenzione e
messa in sicurezza che andavano adottate entro 24 ore al fine di impedire danni
ambientali, il tutto ex artt. 257, comma 1 secondo periodo, 242 d.lgs. 152/2006
[sez. III sent. n. 40856 del 21/10/2010].
3.3. L’obbligo della comunicazione – come si ricava in modo univoco
dall’esame della norma di cui all’art. 242, comma 1, d.lgs 152/2006, sussiste per
il solo fatto del verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di
contaminare il sito, senza necessità che si sia già verificato l’inquinamento.
3.4. L’obbligo di rispettare – quanto alla rimessione in falda delle acque
reflue industriali provenienti dalla barriera idraulica, contenenti sostanze tossiche
tipo SIPA [capo 3) della rubrica] – i limiti delle tabelle allegate al d.lgs.
152/2006, sussiste anche nell’ipotesi di operazioni preliminari messa in sicurezza
e non soltanto nell’ambito dell’attività di bonifica. Al riguardo si osserva che la
norma di cui all’art. 243, comma 5, citato d.lgs 152/2006 – diversamente da
quanto sostenuto nel motivo 5° del ricorso – non consente alcuna deroga del
rispetto dei citati limiti in caso di operazioni limitate alla messa in sicurezza.

3.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Sergio Dalle
Nogare e Pietro Tosolini, con condanna degli stessi al pagamento delle spese
processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

4

carico degli amministratori del Consorzio de quo, di provvedere alla

Così deciso il 17 Gennaio 2014.

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