Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9615 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9615 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Valido Salvatore, nato a Mazzarino il 12.5.63
imputato art. 2 L. 638/83

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta del 6.11.12
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Vito D’Ambrosio, che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio per prescrizione;
avv. Vincenzo Vitello, che ha insistito per
dell’imputato
Sentito il difensore
l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con sentenza di primo grado,
l’imputato è stato giudicato colpevole della violazione dell’art. 2 L. 638/83 per non avere
versato all’INPS le ritenute previdenziali operate sulla retribuzione dei dipendenti per il mese di
gennaio 2006. La sentenza è stata impugnata dal ricorrente che chiedeva la nullità della
decisione per omessa notifica, da parte dell’INPS, della diffida di pagamento ed, in subordine, il

Data Udienza: 12/12/2013

riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62 n.6 c.p.. Anche il P.M. ha proposto appello
incidentale chiedendo negarsi tale attenuante ed, anzi, irrogarsi una pena più severa.
Nella pronuncia qui in esame, la Corte d’appello ha respinto entrambi i gravami.
2. Motivi del ricorso difensore, deducendo:

Avverso tale decisione, il Valido ha proposto ricorso, tramite

violazione di legge perché la Corte ha richiamato quell’orientamento
2)
giurisprudenziale in base al quale la notifica del decreto di citazione é equiparabile alla diffida
ma si fa notare che, nella specie, non vi é prova che il decreto di citazione contenesse i
necessari requisiti.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione e genericità.

Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza

3.1. Come già ebbe a dire a suo tempo questa S.C. (S.U. 7.3.95, Aversaa, Rv. 200262), il
ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell’indulto è ammissibile solo qualora
il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre, nel caso in cui
abbia omesso di pronunciarsi, deve essere adito il giudice dell’esecuzione (v. anche più di recente, Sez.
III, 22.10.09, Albano, Rv. 245106).
Nella specie, non risulta – né viene dedotto – che il ricorrente avesse, in sede di
appello, invocato l’applicazione dell’indulto. Al contrario, si apprende dalla stessa sentenza
impugnata che egli chiese, in via principale una declaratoria di insussistenza del reato per
omessa valida notifica dell’avviso da parte dell’INPS ed, in subordine, il minimo della pena e
l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p..
Vale, pertanto, il principio prima enunciato.
3.2. Per quel che attiene alla – medesima – censura qui proposta con il secondo
motivo relativamente a presunti vizi di notifica del della diffida di pagamento da parte
dell’INPS, a fronte della generica critica del ricorrente (secondo cui non vi sarebbe prova, nella specie,
della esistenza, nel decreto di citazione, dei requisiti necessari a farlo considerare equipollente), si constata la
precisione con la quale i giudici di merito, dopo aver sottolineato, in primo luogo che le
irregolarità di notifica sono solo “presunte”, ha evocato il principio giurisprudenziale (su. 24.11.11
n. 1855), che, in ogni caso, considera anche la equipollenza della notifica del decreto di citazione
ed ha sottolineato che, nel caso in esame, risulta che quest’ultimo è stato ritualmente
notificato alla moglie convivente dell’imputato «con l’indicazione precisa del periodo in cui si
era omesso il versamento dei contributi» nonché dei relativi importi. Peraltro, si fa notare,
che, dalla documentazione in atti, si evince la presenza di «prospetti allegati alle diffide,
regolarmente notificati e costituenti parte integrante delle stesse, (ove) sono specificamente
indicati i periodi e gli importi».

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
2

1) violazione di leige per mancata applicazione del condono;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €

Così deciso il 12 dicembre 2013

3

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