Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9611 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9611 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 27/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto
dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona
nei confronti di
Wang Sheng, nato il 17 luglio 1968
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona del 7 maggio 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale,
Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata, in relazione all’omessa statuizione sulla confisca;
udito il difensore, avv. Stefano Rubeo.
1

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 7 maggio 2012, il Tribunale di Ancona ha condannato
l’imputato, in relazione al reato di cui all’articolo 10 ter del d.lgs. n. 74 del 2000,

perché, quale legale rappresentante di una società, ometteva di versare l’imposta sul
valore aggiunto relativa al periodo 2008 entro il termine per il versamento dell’acconto
relativo al periodo d’imposta successivo, nell’ammontare specificato in imputazione. Il

2. – Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona, lamentando l’erronea
applicazione della norma incriminatrice e dell’art. 322 ter cod. pen., secondo il quale è
sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, ovvero,
quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un
valore corrispondente a quello di detto profitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell’art. 322 ter, ultimo comma, cod. pen. – applicabile al caso di
specie, in forza del richiamo operato dall’art. 1, comma 143, della legge n. 244 del
2007 in relazione al reato tributario qui contestato – il giudice deve individuare le
somme di denaro e i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il
prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del
reato.
Trattandosi di confisca obbligatoria, ne consegue, quanto al caso in esame, che
il giudice avrebbe dovuto adottare una motivata statuizione sul punto (ex multis, Sez.
3, 28 marzo 2013, n. 31742, rv. 256734).
4.

– La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata,

limitatamente all’omessa statuizione sulla confisca, come richiesto dal Procuratore
generale ricorrente, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, la quale provvederà
fornendo adeguata motivazione sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione sulla
confisca e rinvia alla Corte d’appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.

Tribunale non statuiva sulla confisca del profitto del reato.

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