Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 961 del 25/11/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 961 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRACCIA ROCCO ANTONIO N. IL 06/02/1935
avverso la sentenza n. 132/2013 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 09/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 7.7,0„te
che ha concluso per .2: ts_AOAn.ni-t-LA
Chf2
044\9
.2~

ito, per la parte civile, l’Avv
UdigdifensoleAvv. fintoA Z_o
eacieR’09-212-nto ceef2. 96.

bievreo ditsz Inoz_ i/n-fattt-0

Data Udienza: 25/11/2014

I

RITENUTO IN FATI-0
1.

La Corte di Appello di Campobasso, pronunciando nei confronti

dell’odierno ricorrente BRACCIA ROCCO ANTONIO, con sentenza del 9.01.2014,
confermava la sentenza emessa, in data 21.12.2012, dal Tribunale di Larino sezione distaccata di Termoli, con condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Il Giudice di primo grado aveva dichiarato Braccia Rocco Antonio colpevole
del reato previsto dall’art. 44 lett. b) DPR 380/01 perché, quale proprietario di

mt. 1 x 1,20 su tre lati prospettivi dello stesso edificio, in assenza del permesso
di costruire, in Termoli immediatamente prima del 27.11.2008, condannandolo
alla pena di mesi 5 di arresto ed C 20.000,00 di ammenda, oltre al pagamento
delle spese processuali, pena sospesa subordinata all’esecuzione del ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di mesi 4 dalla data di irrevocabilità della sentenza, con ordine di remissione in pristino.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo
del proprio difensore di fiducia, Braccia Rocco Antonio, deducendo l’unico motivo
di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come
disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
• erronea applicazione della legge penale.
Deduce il ricorrente che la Corte distrettuale non avrebbe ritenuto fondata
l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica del verbale di udienza in cui era stata operata una modifica dell’imputazione.
All’udienza dibattimentale del 12.2.2010 il pubblico ministero avrebbe proceduto alla modifica del capo di imputazione, ma il relativo verbale non sarebbe
stato notificato all’imputato contumace.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo sopra illustrato è fondato e pertanto, tenuto conto che alla
data della presente pronuncia risulta spirato il termine massimo di prescrizione
del reato in contestazione, l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio.

2. Braccia Rocco Antonio veniva citato a giudizio innanzi al Gm di Larino,
sez. distaccata di Termoli, per rispondere: “Del reato p. e p. dall’art. 44 Dpr.
38001 perché, quale proprietario di un edificio e committente dei lavori, apriva

un edificio e committente dei lavori, apriva sei finestre dalle dimensioni di circa

sei finestre dalle dimensioni di circa mt. 1×1,20 su tre lati prospettivi dello stesso
edificio. Termoli immediatamente prima del 27.11.2008”.
All’udienza del 12.2.2010 -come si evince dagli atti, cui questa Corte ha
ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza proposta- il PM precisava che
in punto di diritto la contestazione doveva riferirsi all’art. “44 lett. b” e aggiungeva, alla fine dell’enunciazione in fatto, la dizione “in assenza del permesso di costruire”.
IL GM riteneva non essere dovuta alcuna comunicazione e/o notifica

dell’imputazione, bensì di una mera integrazione della stessa.
L’odierno motivo di ricorso costituiva motivo di appello, ma la Corte territoriale lo disattendeva, condividendo l’argomentazione del giudice di prime cure
secondo cui, come risultava dallo stesso verbale, non era stata operata una modifica del capo di imputazione, ma una semplice integrazione della stessa imputazione. E aggiungeva nella motivazione della sentenza impugnata che, non solo, nel caso che ci occupa non c’era stata una modifica sostanziale
dell’imputazione (in quanto la modifica aveva riguardato la semplice integrazione
con l’aggiunta delle parole “in assenza del permesso di costruire”), ma sul punto
l’imputato aveva avuto modo di interloquire e difendersi nel corso dell’istruttoria
dibattimentale
L’assunto, tuttavia, non è condiviso da questo Collegio, che ritiene, dunque, che si sia effettivamente incorsi da parte dei giudici del gravame del merito
nella lamentata violazione di legge.

3. La sentenza impugnata, sul punto, motiva richiamandosi alla giurisprudenza di questa Sezione (e nello specifico alla sentenza 41478/2012), emessa
nel solco della pronuncia delle Sezioni Unite n. 36551/2010.
Occorre, perciò richiamare tali precedenti giurisprudenziali, che conservano la loro efficacia, per verificare che non si attagliano al caso in esame.
Con la sentenza n. 36551/2010 le SS.UU di questa Corte affermarono che
in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali,
della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla
legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui
scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine
volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi
3

all’imputato contumace, ritenendo che non si trattasse di una modifica

nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (così
SS.UU. n. 36551 del 15.7.2010, Carelli, rv. 248051 nel giudicare una fattispecie
relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta prefallimentare).
Questa Sezione ha poi effettivamente precisato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma solo nel caso in cui la contestazione venga mutata in relazione ai suoi elementi essenziali, in modo da determinare incer-

4.10.2012, Stagnoli, rv. 253871, fattispecie in tema di discarica abusiva, in cui la
S.C. ha considerato irrilevante l’intervento modificativo in senso favorevole
all’imputato consistente nella riduzione quantitativa dei rifiuti oggetto dell’imputazione). E, ancora, è stato ritenuto in altra pronuncia che debba escludersi la
violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e decisione adottata
nel caso in cui nell’imputazione risulti una data del commesso reato diversa da
quella effettiva, a condizione che dagli atti emerga il tempo di consumazione del
reato e che l’imputato abbia avuto modo di difendersi e di conoscere tutti i
termini della contestazione mossagli (così sez. 5, n. 17879 del 13.3.2014, rv.
260009, che ha affermato che correttamente il giudice d’appello avesse ritenuto
un mero errore materiale l’inesattezza relativa alla data del commesso reato,
così come contestata nel capo di imputazione in riferimento al delitto di cui
all’art. 416 bis cod. pen.).

4. Il richiamo alla giurisprudenza consolidatasi in materia di correlazione
tra imputazione e sentenza, tuttavia, appare fuorviante.
Nei casi in questione, infatti, si tratta di pronunce che, a fronte di una determinata imputazione, addivengono ad un’affermazione di responsabilità per un
fatto che, secondo la prospettazione difensiva, è diverso.
Nel caso che ci occupa, invece, in discussione è se quella operata in
udienza sia stata una modificazione dell’imputazione nei suoi tratti essenziali, di
cui fosse necessario rendere edotto l’imputato contumace, ovvero se si trattasse
di una mera precisazione o integrazione di quella.
Maggiormente pregnante, perciò, appare ad avviso del Collegio il richiamo
ai precedenti giurisprudenziali in materia di modifica in udienza del capo
d’imputazione.
Questa Corte di legittimità, in più occasioni, è stata chiamata a pronunciarsi su casi che riguardavano la modifica della data di commissione del fatto. E
ha affermato che la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente
nelle diversa indicazione della data del commesso reato, non sempre comporta
4

tezza e pregiudicare l’esercizio del diritto di difesa (sez. 3, n. 41478 del

una alterazione avente incidenza sulla identità sostanziale e sulla identificazione
dell’addebito, atteso che, a seconda dei casi, l’esatta collocazione temporale di
un fatto delittuoso può assumere o meno rilevanza decisiva, condizionando le
possibilità di difesa dell’imputato. (così sez. 5, n. 6977 del 22.11.2001 dep.
21.2.2002, Calzà F., rv. 221385. che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto
infondato il ricorso dell’imputato, che aveva dedotto violazione di norme
processuali stabilite a pena di nullità, in quanto, poiché il capo
di imputazione riportava erroneamente quale

tempus commissi delicti la data

essendo egli rimasto contumace- solo otto giorni prima della data fissata per la
nuova udienza e quindi senza il rispetto dell’ordinario termine di comparizione di
giorni venti).
Negli stessi termini, più recentemente, in altra pronuncia si è affermato
che la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non sempre comporta una alterazione
avente incidenza sulla identità sostanziale e sulla identificazione dell’addebito,
atteso che, a seconda dei casi, l’esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso può assumere o meno rilevanza decisiva, condizionando le possibilità di difesa dell’imputato (sez. 5, n. 10196 del 31.1.2013, Mannino, rv. 254658)
Pertanto, secondo il dictum della sentenza 10196/2013, detta rilevanza
deve essere accertata alla luce delle finalità della norme di cui agli artt. 516-522
cod. proc. pen., preordinate ad assicurare il contraddittorio ed il pieno esercizio
del diritto di difesa; con la conseguenza che la modifica, avvenuta in udienza,
della data del reato – nella specie commesso il giorno precedente a quello indicato in imputazione – non comportando alcuna significativa modifica della contestazione, immutata nei suoi tratti essenziali, non è stata ritenuta idonea in nessun
modo a pregiudicare le facoltà difensive.

5. È stato, dunque, più volte precisato da questa Corte, che le norme
concernenti le nuove contestazioni, le modificazioni dell’imputazione e la necessaria correlazione tra essa e la sentenza (artt. 516 – 522 cod. proc. pen.) hanno
lo scopo di assicurare il contraddittorio dell’accusa e, quindi, il pieno esercizio del
diritto di difesa dell’imputato. Pertanto, devono essere interpretate con riferimento a detto scopo e non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione
rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui il mutamento pregiudìchi la possibilità dì difesa dell’imputato, essendo il sistema di garanzia ispirato
all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un “fatto”, inteso come
episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi.

5

della querela e non quella del fatto, la relativa modifica gli era stata notificata –

Ebbene, alla luce di tali principi giuridici occorre rilevare che nel caso in
esame l’avere colmato da parte del pm in udienza l’assenza di specificazione della norma giuridica citata (con il riferimento alla lettera b dell’art. 44 Dpr. 380/01)
e, soprattutto, l’indicazione, in fatto, che nel caso di specie mancava il permesso
per costruire costituisce senza dubbio una significativa modifica della contestazione, che non può dirsi essere rimasta immutata nei suoi tratti essenziali.
Va aggiunto che, ritiene il Collegio, che, in un caso come quello in esame,
la doglianza non sarebbe stata fondata se l’integrazione dell’imputazione avesse

avrebbe potuto essere chiarito da una contestazione in fatto chiara e completa.
Si perviene, tuttavia, ad una conclusione diversa in ragione del fatto che
l’originaria contestazione in fatto, priva dell’aggiunto “in assenza del permesso di
costruire”, ha visto l’imputato trovarsi di fronte -e mai essere reso edotto del
mutamento- ad una imputazione che faceva riferimento ad una condotta lecita
senza che gli venisse neanche specificata con chiarezza la norma incriminatrice
violata. In altri termini, mancava una chiara identificazione dell’addebito
Se ne può dunque ricavare il principio giuridico che la contemporanea carenza di una chiara indicazione della norma violata e del presupposto da cui scaturisce l’illiceità della condotta (nel caso di specie l’assenza di permesso per costruire) fa sì che la successiva doppia integrazione operata in udienza da parte
del Pm non possa che essere qualificata come modifica della imputazione ex art.
516 co. 1 cod. proc. pen. rendendosi pertanto necessaria la sospensione del dibattimento e la notifica all’imputato contumace dell’estratto del verbale ai sensi
dell’art. 520 cod. proc. pen.
La mancata notifica all’imputato, in tal senso, appare idonea a pregiudicare le facoltà difensive e configura una nullità assoluta ex artt. 179 cod. proc.
pen. insanabile e rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

6. Come anticipato, tuttavia, il reato in contestazione risulta alla data della presente pronuncia estinto per intervenuta prescrizione, essendo stato commesso, come si legge in imputazione “in epoca immediatamente prima del
28.11.2008”.
Pur tenuto conto, infatti, di 62 gg di sospensione della prescrizione (a
causa del rinvio dell’udienza del 4.12.2009 per impedimento per motivi di salute
dell’imputato che presentava a sostegno della richiesta un certificato medico datato 3.12.2009 con 3 gg. di prognosi) il reato in contestazione ha visto spirare il
suo termine massimo di prescrizione in epoca immediatamente antecedente al
26.1.2014.
6

riguardato solo il dato normativo, in quanto il riferimento a quest’ultimo ben

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per
essersi il reato ascritto all’imputato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto
per prescrizione.
Così deciso in Roma il 25 novembre 2014

Il Pr idente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA