Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9609 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 9609 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto
da
Lanza Michelino, nato il 14 novembre 1954
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano del 10 ottobre 2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale,
Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

Data Udienza: 27/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 1° ottobre 2012, la Corte d’appello di Milano ha
confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 14 febbraio 2012, con la quale
l’imputato era stato condannato, per il reato di cui all’art. 10 bis del d.lgs. n. 74 del
2000, perché, quale la legale rappresentante di una società, non aveva versato, nel
termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto
d’imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, l’erronea applicazione della
disposizioni incriminatrice, perché essa era entrata in vigore in un momento
successivo alla consumazione degli illeciti, che si erano perfezionati – secondo la
prospettazione difensiva – mese per mese alla scadenza dei termini stabiliti per i
versamenti delle ritenute ed erano configurati all’epoca quali illeciti amministrativi. Né
la Corte d’appello avrebbe sufficientemente motivato le sue conclusioni in diritto sul
punto.
3. – La trattazione del procedimento di fronte a questa Corte è stata rinviata
dall’udienza del 27 marzo 2013, inizialmente fissata, in attesa della decisione delle
sezioni unite sulla questione di diritto prospettata in analogo procedimento. Alla
successiva udienza del 10 luglio 2013, il procedimento è stato rinviato all’odierna
udienza, con sospensione dei termini di prescrizione per l’intero periodo, per adesione
del difensore dell’imputato all’astensione dalle udienze proclamata a livello nazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Deve essere dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
4.1. – Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per
l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall’evidenza,

ammontare di euro 82.099,00, per il periodo di imposta 2004.

emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come
reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla
causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa
sentenza. I presupposti per l’immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli
atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in
considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che
la prova dell’innocenza dell’imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza

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ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un “apprezzamento”, ma
ad una mera “constatazione”.
L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in
sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza
impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio,
possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece
dichiarare l’estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si

declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità
di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità,
essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio
dell’immediata applicabilità della causa estintiva

(ex plurimis, sez. 6, 1° dicembre

2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio
2002, n. 17179, rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511).
4.2. – I presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.,
come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie.
Quanto alla applicabilità della fattispecie incriminatrice alle ipotesi in cui
all’omesso versamento delle ritenute alla fonte riguardi il periodo di imposta 2004,
oggetto del primo motivo di ricorso, deve osservarsi che, trattandosi di questione di
diritto, non incombeva sul giudice di merito alcun particolare onere di motivazione, al
di là della corretta conclusione interpretativa. L’onere della motivazione, e il relativo
sindacato in sede di legittimità, sussistono, infatti, solo con riferimento ai profili di
fatto e non ai profili di diritto, perché rispetto a questi ultimi la Corte di cassazione
esercita la sua funzione nomofilattica indipendentemente dalle argomentazioni spese
dal giudice di merito.
Deve, peraltro, rilevarsi che le sezioni unite di questa Corte hanno, in data 28
marzo 2013, risolto il dubbio sollevato dalla terza sezione di questa stessa Corte
relativamente alla questione se il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-bis, introdotto
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 414, ed entrato in vigore il 2
gennaio 2005, si applichi anche agli omessi versamenti delle ritenute relative all’anno
2004, da effettuarsi nel corso del 2004 e non versati, alla scadenza, prevista da detta
normativa, del 31 ottobre 2005 oppure se in tale ipotesi l’illecito debba ritenersi
comunque consumato alle singole scadenze del 2004 e sia quindi punibile con le
sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, vigente
all’epoca della consumazione. Le Sezioni unite hanno ritenuto di adottare la prima

troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l’obbligo dell’immediata

delle due soluzioni, escludendo che l’illecito potesse ritenersi consumato alle singole
scadenze del 2004 e fosse, dunque, punibile con le sole sanzioni amministrative
previste dalla normativa previgente. La mancata effettuazione di pagamento al 31
ottobre 2005 denota, infatti, un disvalore ulteriore rispetto al semplice omesso
pagamento alle singole scadenze del 2004, che induce a ritenere che non vi sia
continuità fra la disciplina amministrativa sanzionatoria e la disciplina penale. In altri
termini, la condotta omissiva propria, che ha ad oggetto il versamento delle ritenute

termine, che coincide con la data di commissione del reato, a nulla rilevando il già
verificatosi inadempimento agli effetti fiscali. Ne consegue, quanto al caso di specie,
che la Corte d’appello ha correttamente ritenuto sussistente la responsabilità penale
dell’imputato.
Né il ricorso per cassazione dell’imputato può essere ritenuto inammissibile,
avendo ad oggetto una questione giuridica controversa, la cui soluzione ha richiesto
l’intervento delle sezioni unite di questa Corte.
4.3. – Dall’esame degli atti risulta, comunque, che il termine di prescrizione
complessivo è già ampiamente decorso. Il momento consuntivo del reato deve, infatti,
essere individuato – per le ragioni sopra esposte – alla data del 31 ottobre 2005,
termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta;
a partire da tale data, devono essere computati 7 anni e 6 mesi, giungendosi così alla
data del 30 aprile 2013, che è comunque precedente a quella del 10 luglio 2013,
momento a partire dal quale il termine prescrizionale è stato sospeso fino alla data
odierna, per adesione del difensore dell’imputato all’astensione dalle udienze.
5. – La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio,
perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.

afferenti all’intero anno di imposta, si protrae fino alla scadenza del richiamato

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