Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9608 del 03/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9608 Anno 2013
Presidente: GRASSI ALDO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) BARRELLA VINCENZA N. IL 09/09/1989
avverso la sentenza n. 22422/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di NAPOLI, del 15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 03/12/2012

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava a BARRELLA Vincenza, a norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il
Pubblico Ministero in ordine ai reati di false indicazioni sull’identità e guida senza patente, commessi il 27 dicembre 2010.
Propone ricorso per cassazione l’imputata che deduce difetto di motivazione per non esser stato
applicato il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso sono destituiti di specificità e comunque manifestamente infondati o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 C.P.P., facendo riferimento al contenuto degli
atti delle indagini preliminari.
E tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., u.p.
27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.500,004.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.500,004 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2012.

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