Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 96 del 31/10/2013
Penale Ord. Sez. 6 Num. 96 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAMBAROTTO ALESSIO n. 17/2/1967
avverso la sentenza n. 23021/2012 del 13/2/2013 della CORTE DI
CASSAZIONE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Il
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza 20786/2013 di questa Corte rigettava il ricorso di Gambarotto
Alessio avverso la sentenza 2376 della Corte di Appello di Venezia del 25 gennaio
2002. Nella parte qui di interesse, la sentenza di legittimità esponeva che
Gambarotto Alessio deduceva la annullabilità delle sentenze di primo e secondo
grado ritenendo omessa la notifica della sentenza di primo grado. Al riguardo
osservava che il “30 luglio 2002 i CC territorialmente competenti avevano
comunicato all’Ufficio procedente che ALESSIO GAMBAROTTO domiciliava in
Padova, alla via dei Colli 69; presso tale indirizzo fu esperito il tentativo della
predetta notificazione, ma l’interessato risultò assente; la cartolina postale A/R
relativa al successivo avviso di ricevimento è sottoscritta con firma illeggibile che
il ricorrente disconosce, lamentando conclusivamente che egli continuava a
risultare processualmente irreperibile, e quindi che la notificazione de qua
andava fatta ancora una volta, come le precedenti, in ossequio al relativo rito”.
Data Udienza: 31/10/2013
Ma tale motivo era ritenuto infondato in quanto:
• la doglianza in ordine alla notifica della sentenza di primo grado non era
stata formulata con l’atto di appello
• il ricorrente non aveva contestato l’accertamento dei carabinieri in ordine
alla reperibilità dell’imputato
• non vi era stata contestazione della presunzione di genuinità della
attribuzione della sottoscrizione al ricorrente
di appello, peraltro fondata sulla ritenuta necessità di procedere secondo il rito di
notificazione agli imputati irreperibili
propone ricorso straordinario per errore materiale o di fatto il difensore di
fiducia di Gambarotto chiedendo “correggersi l’errore materiale o di fatto relativo
all’omessa valutazione in merito alla nullità delle notificazioni effettuate nei
confronti dell’imputato di cui risulta viziata la sentenza 431.2013 RG Cass. ”
affermando che il collegio giudicante non abbia percepito correttamente la realtà
processuale relativa alla vicenda in questione. Ripercorre i presunti vizi della
procedura di notificazione rilevando che “la sentenza di primo grado, doveva
essere notificata ex articolo 159 e ss cod. proc. pen. e non, di certo, in base
all’articolo 157 cod. proc. pen. come, in realtà, sembra sia avvenuto”.
La Corte
con la sentenza in questione “non ha percepito correttamente tale realtà
processuale” per cui ricorrerebbero le condizioni cui all’articolo 625 bis cod. proc.
pen.
Il ricorso è inammissibile.
Come si legge nella precedente esposizione, questa Corte valutò
espressamente le eccezioni in ordine alla notifica della sentenza di primo grado,
chiarendo i motivi della infondatezza, consistenti sia nella mancata tempestiva
proposizione della questione che nella esistenza di atti non contestati su cui era
basata la legittimità della procedura di notifica all’irreperibile. Su queste
premesse non si comprende neanche in cosa consista l’errore cui il ricorrente fa
riferimento, non essendovi affatto stata una
“omessa valutazione” e non
rientrando certo nella ipotesi prevista dall’art. 625 bis cod. proc. pen. il non
avere “percepito correttamente” che equivale alla contestazione nel merito della
decisione, peraltro prima facie del tutto corretta.
La sanzione pecuniaria per la inammissibilità deve essere applicata tenuto
conto della evidente contestazione non di un errore ma del merito della
decisione.
P.Q.M.
• non vi era stata eccezione in udienza del vizio della citazione del giudizio
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Roma osì d ciso il 31 ottobre 2013
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estensore
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Di Virginio
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