Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9599 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9599 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HOLZNER ROBERT N. IL 03/07/1965
avverso la sentenza n. 159/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 28/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
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Data Udienza: 22/01/2014
203 Holzner Robert
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante l’affermazione di
responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del Codice della strada del 1990 è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-
che tale dato è coerente con la sintomatologia riscontrata dagli operanti. Si tratta di tipico
apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella presente sede di legittimità;
cui il ricorrente oppone censure vaghe e stereotipate.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 22 gennaio 2014
giuridici: si argomenta che la misurazione del tasso alcolemico è stata eseguita correttamente e