Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9597 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9597 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GARZA MARCO N. IL 01/12/1970
avverso la sentenza n. 926/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
18/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 22/01/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Garza Marco avverso la sentenza
emessa in data 18.3.2013 dalla Corte di Appello di Trieste che confermava quella del
Tribunale di Trieste in data 11.5.2012 con la quale il predetto era stato condannato
alla pena di mesi quattro di arresto ed C 3.000,00 di ammenda, oltre alla sospensione
della patente di guida per anni uno, per il reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. e)
C.d.S..
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta penale

Il ricorso è inammissibile essendo i motivi addotti manifestamente infondati e non
consentiti nella presente sede.
Non sono state esposte adeguate e concrete ragioni a sostegno del ricorso con
relativa critica delle argomentazioni svolte nell’impugnata sentenza. Questa, invero,
ha reso compiuta ed esaustiva motivazione, come tale non meritevole di alcuna
censura, in ordine a tutte le doglianze sollevate con l’atto di appello.
Peraltro, anche alla luce del nuovo testo dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come
modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è tuttora consentito alla Corte di
cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una
rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti
riservati in via esclusiva al giudice del merito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 22.1.2014

responsabilità.

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