Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9596 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9596 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINO ANGELO N. IL 30/03/1970
avverso la sentenza n. 183/2010 TRIBUNALE di RAVENNA, del
02/03/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 22/01/2014

200 Marino Angelo

Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116 del Codice della strada del
1990 è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

condanne.
Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, conforme ai principi e non sindacabile nella
presente sede di legittimità.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 22 gennaio 2014

giuridici: si argomenta che la pena deve discostarsi dal minimo a cagione delle ripetute

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