Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9595 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9595 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI SANTO ANGELO N. IL 07/03/1972
avverso la sentenza n. 497/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
04/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 22/01/2014


199 Di Santo Angelo
Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 del Codice della strada del
1990 è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-

difensore ed all’omesso deposito dell’atto di polizialslapr9Tptillità ch2 sono state sanate
per la tardiva proposizione delle questioni. Si tratta di enunciazioni aderenti a risalente,
consolidata, condivisa giurisprudenza di questa Suprema corte.

Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.

Roma 22 gennaio 2014

giuridici: si argomenta che le nullità afferenti all’omesso avviso della facoltà di farsi assister dal

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