Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9594 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9594 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAL VANO GIANLUIGI N. IL 24/11/1972
avverso la sentenza n. 1792/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
12/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Fatto e diritto

CALVANO GIANLUIGI ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 95 del dpr
n. 115 del 2002 [mancata rappresentazione del reddito della convivente e omessa

Con il ricorso contesta il giudizio di responsabilità.

La doglianza è di merito, a fronte di una doppia conforme statuizione di responsabilità,
che in modo satisfattivo giustifica la sussistenza del reato, quantomeno con riferimento ai
redditi della convivente.

Va del resto ricordato che secondo le Sezioni unite (sentenza 27 novembre 2008, Infanti,
rv. 242152), il reato è integrato da falsità od omissioni nelle dichiarazioni o comunicazioni
relative alla sussistenza delle condizioni di reddito necessarie per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato o al mantenimento del beneficio anche se il reddito
accertato non dovesse superare la soglia minima prevista dalla legge.

Ciò esime dal dover considerare – reggendo la decisione al vaglio di legittimità- il
passaggio argomentativo basato sul rilievo del possesso delle autovetture: deve infatti
escludersi che integri il reato di cui all’articolo 95 del dpor n. 115 del 2002 la falsa
attestazione, da parte del richiedente, nella dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo
79, lett. c), del medesimo d.P.R., di non essere proprietario di beni mobili registrati,
atteso che detta dichiarazione ha per oggetto soltanto le condizioni di reddito, da
determinarsi secondo le modalità di cui al precedente articolo 76, e non anche la
consistenza dei beni facenti parte del patrimonio degli interessati (Sezione IV, 10 ottobre
2007 – 9 novembre 2007, n. 41306, rv.237732).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in
milite , in favore della cassa delle ammende.

rappresentazione dell’essere intestatario di autovetture].

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

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