Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9593 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9593 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRIOSCHI SAMUELE N. IL 15/06/1976
avverso la sentenza n. 1329/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/01/2043
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 22/01/2014

Fatto e diritto

TRIOSCHI SAMUELE ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando
quella di primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di omicidio colposo
aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale [fatto commesso il 29

Con il ricorso censura il giudizio di responsabilità, evocando la necessità di una
rinnovazione della perizia effettuata per chiarire la dinamica dell’incidente, e prospetta il
già avvenuto decorso del termine di prescrizione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La prima censura è tipicamente di merito, risolvendosi in una diversa ricostruzione del
compendio probatorio.

Va del resto ricordato che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e
nella sua eziologia -valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti,
accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di
ciascuna colpa concorrente- è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di
apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da
adeguata motivazione (Sezione IV, 5 dicembre 2007, Proc. Rep. Trib. Forlì in proc.
Benelli): qui sviluppata, tra l’altro in modo conforme in primo e secondo grado,
attraverso il richiamo argomentato agli esiti della perizia tecnica sulle modalità
dell’incidente svoltasi in sede di incidente probatorio, ritenuti dimostrativi della colpa
dell’imputato.

gennaio 1999]

Quanto al secondo motivo, è sufficiente osservare che il reato de quo, all’epoca dei fatti
era punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni, onde, in ossequio al
disposto dell’articolo 157 c.p., nel testo ratione temporis

applicabile, non risultava

affatto prescritto: dovendosi applicare il disposto dell’articolo 157 numero 3 c.p., che
fissa[va] il termine prescrizione in dieci anni, prolungabili fino alla metà per effetto degli
atti interruttivi.

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Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

P. Q. M.

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