Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9592 del 22/01/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9592 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRISETTI GIANGO N. IL 16/06/1974
avverso la sentenza n. 7893/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 22/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 22/01/2014
196 Grisetti Gianco
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logicoil teste ha riferito esattamente sulle circostanze inerenti all’acquisto delle casse di birra con
carta di credito e si considera altresì che nessuna ipotesi alternativa è prospettata o
concretamente prospettabile. Si tratta di tipico apprezzamento di merito non sindacabile nella
presente sede di legittimità.
Quanto all’aggravante si considera che il box nel quale è avvenuto il reato, sebbene sito
in un capannone industriale era luogo nel quale si svolgeva attività lavorativa e di ufficio e
quindi non aperto indiscriminatamente al pubblico; con la conseguenza che si configura privata
dimora nel senso ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità che viene correttamente evocata. In
effetti questa corte ha chiarito che il concetto di privata dimora evocato dalla fattispecie in
esame è connesso alla natura privata dell’attività che il luogo è deputato ad accogliere. Gli atti
della vita privata, però, non vanno confusi con quelli della vita intima o familiare, per cui nella
categoria rientrano anche comportamenti posti in relazione con altri soggetti, anch’essi privati,
quali l’acquisto di merce in un supermercato, la fruizione di una prestazione d’opera
professionale, il compimento di operazioni bancarie, ecc. .(Da ultimo Rv. 253413).
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 1.000.
Roma 22 gennaio 2014
giuridici: si ricostruisce analiticamente la vicenda e si perviene alla argomentato conclusione che