Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9591 del 22/01/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 9591 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SESTITO PASQUALE N. IL 01/10/1964
avverso la sentenza n. 362/2013 TRIBUNALE di MANTOVA, del
21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 22/01/2014

195 Sestito Pasquale
Motivi della decisione

L’imputato ha interposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
emessa ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato di furto agggravato, ma ha

Il ricorso è, pertanto, inammissibile, ex art. 591, comma 1, lettera d), cod proc.
pen.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di
sanzione pecuniaria.
P. q. m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 a favore della cassa delle ammende.

Roma 22 gennaio 2014

successivamente presentato rituale dichiarazione di rinuncia.

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