Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 9591 del 16/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 9591 Anno 2016
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
TRIESTE
nei confronti di:
FORTUNA MICHELE N. IL 02/09/1972
avverso la sentenza n. 3766/2014 GIP TRIBUNALE di TRIESTE, del
03/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Do t GIUSEP
lette/s9atire le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor

Data Udienza: 16/12/2015

FATTO E DIRITTO

1. Il GIP del Tribunale di Trieste, con sentenza del 3/2/2015, all’esito di richiesta
delle parti ai sensi dell’art. 444, cod. proc. pen., applicò nei confronti di Fortuna
Michele, imputato del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma
2sexies, cod. della str., siccome concordato dalle parti medesime, la pena di due
mesi e venti giorni di arresto ed €. 1.600,00 di ammenda, sostituita con il
corrispondente lavoro di pubblica utilità, disponendosi l’inizio della esecuzione

riserva di decidere a riguardo della confisca dell’autovettura

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2. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste propone ricorso
per cassazione corredato da due censure.

2.1. Con il primo motivo, denunziante violazione di legge, il ricorrente allega che
il Giudice non avrebbe potuto rimettere la decisione sulla confisca del mezzo
all’esito del lavoro di pubblica utilità. Pur vero che la legge (comma 9bis dell’art.
186, cod. della str.) dispone che in caso di positiva esecuzione della sanzione
alternativa la confisca venga revocata. Ma ciò, appunto, presuppone che,
fissandosi all’uopo apposita udienza, venga prima accertato il puntuale
adempimento del lavoro sostitutivo, impedendo, nelle more, all’imputato l’uso
del mezzo, che deve rimanere sotto sequestro.

2.2. Con il secondo motivo il P.G. locale espone che il GIP, anticipando
l’esecuzione della pena, aveva violato la legge e lo stesso art. 27 della Cost. Una
tale esecuzione frustrava il principio di cui all’art. 593, cod. proc. pen. e
presupponeva colpevolezza dell’imputato prima che si fosse formata statuizione
irrevocabile, nel mentre, non potevasi evocare a favore di una tale contestata
interpretazione il contenuto del citato comma 9bis, il quale si riferiva alla
decisione con la quale il giudice dichiara estinto il reato per il positivo
svolgimento del lavoro di p.u.

3. Con memoria depositata il 10/12/2015 l’imputato sostiene la correttezza della
decisione giudiziale, privilegiando una interpretazione logico-sistematica del
comma 9bis citato, il quale assegna al giudice il potere-dovere di ripristinare la
confisca, in caso di esito non positivo, ripristino che non può non presupporre
che con la sentenza recante condanna alla pena alternativa in parola la decisione
sulla confisca venga sospesa.

della sanzione sostitutiva prima del passaggio in giudicato della sentenza; con

In ogni caso, il lavoro di p.u., che aveva avuto inizio il 9/5/2015, si era concluso
il 12/9/2015 del tutto positivamente, siccome era dato trarre dalla relazione
finale allegata alla memoria. Da ciò conseguiva la sopravvenuta carenza
d’interesse del ricorrente.

4. Gli sviluppi della vicenda (positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità)
privano d’attualità d’interesse il ricorso, che, pertanto, dovrà essere dichiarato
inammissibile (Cass., Sez. 4^, n. 4600 del 13/12/2012, dep. 29/1/2013, Rv. n.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

sì deciso in Roma il 16/12/2015

Iltons e t.
asso)

CORTE SUPREMA Di CASL10 21
IV Sezione Penale

254791).

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